Il lancio dei dadi. Sull’insensatezza del sorteggio dei membri togati del CSM

di Fabio Ferrari

Nonostante i doverosi sforzi a cui ciascuno è chiamato per comprendere le ragioni altrui, devo confessare che solo l’astratta idea di sorteggiare i membri togati del CSM mi sembra letteralmente insensata: figuriamoci il fatto che questa opzione possa entrare nel testo della nostra Costituzione.Non c’è bisogno di evocare i postulati del pensiero moderno per comprendere che è la razionalità a dovere governare le politiche pubbliche, così come è sempre e soltanto la ragione che legittima i meccanismi di scelta dei titolari delle cariche che quelle politiche sono chiamati a realizzare.

Affidare la composizione di organi costituzionali (o di rilievo tale) al caso, alla sorte, al sorteggio o al lancio dei dadi dovrebbe rappresentare un’ipotesi talmente grossolana da non meritare nemmeno la menzione. Né nulla da spartire sembra avere questo punto della riforma con opzioni di sorteggio assai temperato, e ben più razionale, avanzate in passato da autorevole dottrina (Galeotti) e riservate invece dal testo, pur in modo sgrammaticato, ai soli membri non togati (Di Cosimo).

Sembra che d’un tratto si dimentichi quanto è costato in termini umani, concettuali e materiali costruire un ordine costituzionale basato sulla ragionevolezza, sulla controllabilità delle scelte, sul senso di responsabilità; ed è del tutto contraddittorio che proprio una riforma che invoca di continuo la responsabilità dei magistrati metta i membri togati del CSM nelle condizioni di non dovere rispondere mai e a nessuno: perché questo significa introdurre il sorteggio.

Anche in un sistema di correntismo degenerato come quello attuale, difatti, il magistrato che vota può sanzionare la ‘propria’ corrente per la cattiva resa degli eletti, e questi ultimi – benché non immediatamente rieleggibili – hanno pur sempre una base elettorale alla quale rendere conto. Certo ciò non accade di frequente, ma è del tutto evidente come la causa di questo non dipenda dallo strumento in sé (l’elezione), bensì da quel decadimento etico-morale che affligge l’intera società e che di sicuro non investe solo il CSM.

A prescindere da ciò, chi vuole riformare non ha soltanto il compito di comprendere e denunciare il problema, ma anzitutto quello di fornire soluzioni credibili per risolverlo, e proprio qui sta il punto: mentre l’elezione consente di fare valere la responsabilità, il sorteggio azzera in principio questa possibilità rendendola de jure impraticabile, posto che dal caso, per definizione, non può derivare colpa. Un esempio da manuale di irrazionalità rispetto allo scopo.

Come ha di recente affermato il Presidente Silvestri, dunque, il sorteggio combatte la febbre buttando il termometro (minuto 40.00).

Ancorché assai interessanti e in parte convincenti, non mi sembrano inoltre pertinenti gli sforzi tesi a dimostrare la natura non rappresentativa in senso stretto del CSM (su cui già C. cost. n. 142 del 1973), il quale sarebbe al più un organo di alta amministrazione, non richiedendo pertanto l’eleggibilità dei suoi membri: il diritto a scegliere tra più candidati non si giustifica soltanto nei casi di rappresentanza politica, e l’ordinamento giuridico è ricco di elezioni che ben poco hanno a che vedere con essa, ma che pur nella diversità si giustificano perché preservano il principio della razionalità della scelta, e dunque della responsabilità dell’eletto. Se poi ai consiglieri è richiesto di rappresentare non uno sparuto numero di notabili, ma più di 10000 unità tra giudici e pubblici ministeri, la coalizzazione in gruppi è inevitabile e – ove rettamente intesa, come dimostra una parte della storia del CSM – assolutamente benefica per l’organo e per l’intero sistema.

Formule elettorali che possono migliorare le prestazioni del CSM, limitando il fenomeno del correntismo, sono state ripetutamente proposte, e meriterebbero di essere prese in considerazione prima di destrutturare l’organo con riforme di questa natura. Uso volutamente il verbo ‘limitare’ e non ‘cancellare’ perché il diritto, compreso quello costituzionale, non è chiamato a risolvere ogni problema, e il giurista accorto deve sapere quando fermarsi, invitando la politica ad agire su leve diverse da quelle giuridiche. Altrimenti, il rischio di procurare danni più grandi dei problemi per i quali si interviene è altissimo.

In sintesi, trovo più che convincenti le preoccupazioni di Bartole, che ha evocato una possibile lesione dei principi supremi dell’ordinamento. Al di là delle difficoltà tecniche e politiche di fare valere quel parametro innanzi alla Corte costituzionale a valle di una conferma referendaria della riforma, il rischio che il sorteggio colpisca al cuore uno dei tratti essenziali del nostro ordinamento mi pare del tutto concreto.

In uno splendido scritto sui limiti alla revisione costituzionale, Mortati notava come fossero il lavoro, la rappresentatività e – appunto – la responsabilità i pilastri su cui si regge l’impianto costituzionale del 1948. Non andrebbe mai dimenticato.

Condividi!

Scopri di più da laCostituzione.info

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Lascia un commento

Utilizziamo cookie (tecnici, statistici e di profilazione) per consentire e migliorare l’esperienza di navigazione. Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra cookie policy.  Sei libero di disabilitare i cookie statistici e di profilazione (non quelli tecnici). Abilitandone l’uso, ci aiuti a offrirti una migliore esperienza di navigazione. Cookie policy

Alcuni contenuti non sono disponibili per via delle due preferenze sui cookie!

Questo accade perché la funzionalità/contenuto “%SERVICE_NAME%” impiega cookie che hai scelto di disabilitare. Per porter visualizzare questo contenuto è necessario che tu modifichi le tue preferenze sui cookie: clicca qui per modificare le tue preferenze sui cookie.