di Francesca De Rosa
Il referendum costituzionale ormai alle porte rende tutt’altro che astratta una domanda preliminare: quando si interviene sull’equilibrio tra i poteri dello Stato, quale assetto di garanzie si intende rafforzare e quale si è disposti a esporre al rischio del cambiamento? Il nodo investito è tra i più delicati dell’ordinamento, perché riguarda il rapporto tra politica e giurisdizione. Non è una questione di simpatia o antipatia per la magistratura, né di fedeltà a un fronte: è una questione di architettura istituzionale.
Nel dibattito di queste settimane, si sono sovrapposti piani di analisi diversi. Da un lato, la denuncia di corporativismi, resistenze di apparato, nostalgie di una stagione in cui le procure hanno esercitato un protagonismo che sarebbe ingenuo negare; dall’altro, una difesa talvolta identitaria dell’assetto vigente, come se ogni modifica del Titolo IV, Parte seconda della Costituzione equivalesse a un attentato all’indipendenza della giurisdizione. In mezzo, troppo spesso, si è smarrito il merito.
Ogni volta che si mette mano alla giustizia riemerge un equivoco ricorrente, ossia l’idea che esista un territorio puramente tecnico dove intervenire senza toccare la sostanza dello Stato. È certamente un equivoco rassicurante, perché promette un’uscita indolore dalle tensioni, ma è anche un equivoco pericoloso, perché riduce a dettaglio ciò che in realtà ridefinisce i rapporti tra poteri e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Una riforma dell’assetto della magistratura non sceglie soltanto un modello organizzativo più efficiente ma decide anche quale equilibrio di garanzie debba reggere proprio quando la politica è più forte e la tentazione di forzare i contrappesi più intensa.
Il dibattito referendario si nutre facilmente di slogan. Da un lato si agitano genealogie e rimandi storici piegati in chiave polemica, dall’altro si liquida ogni obiezione come riflesso corporativo o difesa di rendite. Ridurre le critiche a una reazione di categoria significa però compiere lo stesso gesto che si rimprovera agli altri, sostituire l’analisi delle regole con un giudizio sui soggetti. È una scorciatoia tutta italiana: invece di discutere le conseguenze istituzionali si attribuiscono intenzioni.
Eppure, le Costituzioni non sono l’“album delle buone intenzioni”, ma il dispositivo che disciplina i conflitti. Leggere le continuità culturali e politiche di un progetto non è una scorrettezza retorica, è parte dell’indagine costituzionale. Ogni riforma porta con sé un’idea di Stato, più o meno fiduciosa verso il legislatore, più o meno sospettosa verso l’esercizio del potere, più o meno attenta alla distinzione tra indipendenza e irresponsabilità.
Un primo nodo, spesso trattato come pignoleria, riguarda l’apparenza di imparzialità. In uno Stato costituzionale non basta che un atto sia formalmente legittimo: le garanzie servono anche a preservare la fiducia dei cittadini nella neutralità delle istituzioni. Quando un organo incide su una procedura che tocca l’assetto della magistratura, la domanda sulla terzietà non è un inciampo polemico, è teoria delle garanzie allo stato puro. Minimizzarla mentre si denuncia il corporativismo altrui produce una frattura logica: si pretende rigore dagli altri e ci si accontenta di una normalità formale per sé.
Il cuore della questione sta però altrove. Anche molti dei sostenitori della riforma ammettono che l’equilibrio effettivo tra poteri dipenderà dalle leggi di attuazione. Leggi che saranno però scritte in un contesto di maggioranze blindate, ed è qui che la discussione dovrebbe farsi più esigente e attenta. Se la riserva di legge non funziona più come presidio, affidare a interventi futuri la stabilità della riforma espone l’ordinamento a una fragilità strutturale. Le Costituzioni non nascono per presupporre la virtù di chi governa, nascono per funzionare indipendentemente dalla qualità contingente del legislatore, proprio perché le garanzie devono reggere soprattutto quando la pressione politica è massima.
Per questo, quando si interviene sui meccanismi più delicati dell’ordinamento, l’onere della prova grava su chi propone il cambiamento. Chiedere garanzie più solide prima di spostare gli equilibri non è conservatorismo travestito, è prudenza istituzionale.
La storia recente suggerisce cautela. Sarebbe ingenuo negare che in alcuni anni la magistratura, e in particolare le procure, abbiano assunto un ruolo simbolico e politico di supplenza morale: è, questo, un capitolo reale della nostra vicenda repubblicana. Ma una patologia storica non si cura necessariamente introducendo un’altra asimmetria. Correggere un eccesso non equivale a rovesciare il tavolo: le democrazie consolidate intervengono con strumenti chirurgici, non con soluzioni totali.
Qui emerge la distanza tra la Costituzione “di carta” e l’ordinamento vivente. Alcuni organi hanno assunto nel tempo funzioni che i testi originari non potevano prevedere in dettaglio. Non ogni evoluzione è buona, ma fingere che conti soltanto la lettera pura è un esercizio astratto. L’ordinamento non si rifà da capo, si ripara senza perdere memoria delle ragioni che hanno prodotto certe cautele.
Dentro questo quadro va collocata anche la proposta di introdurre il sorteggio, spesso presentata come correttivo al correntismo. L’idea ha una forza intuitiva, ma una Costituzione non può limitarsi a risolvere un problema sociologico interno a una categoria, ma deve anche interrogarsi sulla legittimazione che produce. Il sorteggio potrebbe attenuare le dinamiche di influenza, ma attenua allo stesso tempo la riconducibilità delle scelte a un circuito di responsabilità. Può essere un correttivo, ma diventa fragile quando viene caricato di una funzione salvifica. Le istituzioni non si riequilibrano per estrazione a sorte; si riequilibrano tenendo insieme indipendenza e responsabilità.
Ogni revisione dell’equilibrio tra poteri, proprio perché incide sulle condizioni di durata dell’ordinamento, richiede una misura particolare, una capacità di distinguere tra correzione e rottura, tra riforma e semplificazione. In questo spazio si colloca la responsabilità costituzionale: non nella difesa dell’esistente in quanto tale, ma nella consapevolezza che le garanzie sono costruzioni lente, e che la loro alterazione produce effetti che superano il tempo della politica contingente. In tema di regolazione degli equilibri tra poteri, la prudenza non è una virtù minore, è la forma concreta del rispetto per la durata della Repubblica.
* Professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno. Università degli studi di Napoli Federico II
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