
di Matteo Milanesi*
Nella giornata di mercoledì 9 settembre 2026 è stata raggiunta, tramite la Piattaforma online del Ministero della Giustizia, la quota delle 500.000 firme a sostegno del referendum abrogativo della L. 104/2026 in tema di educazione affettiva e sessuale nelle scuole (formalmente: Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico; c.d. «Legge Valditara»), a poco più di un mese dall’annuncio in G.U. della correlativa richiesta.
Almeno due aspetti emergono. Il primo è che lo strumento referendario persiste nella sua attrattività, quantomeno nelle sue fasi preparatorie, in relazione a temi dal forte impatto sociale: divorzio e aborto ieri, immigrazione e sessualità oggi. Il secondo è che la piattaforma informatica di cui sopra, istituita a seguito delle note peripezie normative, accelera notevolmente i tempi istituzionali, agevolando la canalizzazione della movimentazione politica, specie online, in adempimento burocratico, altrettanto online.
La partita si gioca ora sul piano dei giudizi di legittimità e di ammissibilità. A tal riguardo, un dubbio fondamentale attiene alla tempestività della raccolta delle firme, posto che l’art. 31 della L. 352/1970 dispone che «[n]on può essere depositata richiesta di referendum nell’anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere»; scadenza che è fissata, per la XIX legislatura, all’ottobre 2027.
In occasione dei noti referendum Pannella-Segni del 1993, la Corte di Cassazione ebbe modo di chiarire che tale preclusione temporale non deve essere calcolata a ritroso rispetto alla data di scadenza della legislatura (dies a quo), dovendosi invece avere riguardo all’anno solare antecedente a quello della scadenza medesima (ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente). L’ordinanza 23 ottobre 1992 dell’Ufficio centrale per il referendum enuncia infatti il seguente principio di diritto: «la norma dell’art. 31 de[ve] essere interpretata nel senso che il periodo di inibizione alla richiesta di referendum sia […] quello dell’anno solare antecedente a quello di scioglimento delle Camere: ciò assicura che la consultazione referendaria sia effettuata nell’anno successivo a quello di scadenza del Parlamento e garantisce […] una differenziazione temporale tra le due consultazioni».
Accantonando dichiaratamente l’interpretazione letterale della norma – e, con essa, l’inevitabile raffronto con le regole (specie processuali) di diritto comune – il provvedimento promuove un’indagine fondata sulla ratio legis. A tal riguardo, si rileva che l’obiettivo del citato articolo 31 è di «escludere ogni possibilità di sovrapporre ad una consultazione politica generale una consultazione referendaria». L’ordinanza cita, ad adiuvandum, l’art. 34, co. 2 della medesima legge, il quale in effetti prescrive l’automatica sospensione del referendum in caso di scioglimento anticipato delle Camere (o di una di esse), perseguendo quindi la medesima finalità. Cita, per le stesse ragioni, l’oggi non più vigente art. 6, co. 4 della L. 142/1990, che vietava le consultazioni referendarie locali «in coincidenza con altre operazioni di voto.»
È da notare che la medesima interpretazione della norma venne data dal Ministro degli Interni Vincenzo Scotti (Governo Andreotti VII) a seguito di interrogazione promossa dai deputati Calderisi, Segni e Barbera (interrogazione e risposta sono reperibili nell’allegato allo stenografico di Assemblea della Camera dell’11/06/1991, p. 12043 ss.). L’esecutivo, anticipando buona parte delle argomentazioni della Cassazione, rilevò infatti come lo spirito di tali norme fosse proprio quello di evitare la contestualità del voto politico e di quello referendario. Poggiandosi sui lavori preparatori della L. 352/1970, il Governo richiamò il passaggio della relazione illustrativa nel quale si denunciava come dette dinamiche avrebbero potuto turbare il sereno svolgimento delle elezioni (allegato dell’11/06/1991 cit., p. 12044, che rinvia alla relazione illustrativa dell’A.S. 166, V Legislatura, p. 3).
Tali questioni si ripropongono prepotentemente oggi, perché il Comitato promotore del referendum volto ad abrogare la «Legge Valditara» sembra aver abbracciato l’interpretazione opposta a quella poc’anzi descritta, avendo promosso la raccolta firme proprio nel corso dell’anno solare antecedente al termine della legislatura. Sarà quindi opportuno osservare gli sviluppi dell’iter di cui trattasi, poiché sembra profilarsi un’alternativa netta per la Cassazione: ritornare sui propri passi oppure proseguire nel cammino tracciato ormai più di un trentennio fa.
Resta pur sempre aperta la «terza via» della questione di costituzionalità, volta a censurare una norma che è, del resto, praeter constitutionem; ipotesi peraltro già carezzata in vista del citato procedimento di cui ai referendum del 1993 (si rinvia al dibattito svoltosi su Radio Radicale a fronte dell’ordinanza 1° ottobre 1992, prodromica a quella del 23 ottobre 1992, la quale sollevò il subbio sulla tempestività).
A suffragio di tale opzione potrebbero giocare le tempistiche assolutamente peculiari del fine-legislatura, posto che, in conseguenza dell’anticipato svolgimento delle operazioni elettorali dell’ottobre 2022, anche per il 2027 si imporrebbe il voto autunnale. Il dispositivo dell’art. 34 della citata L. 352, in ragione del quale le consultazioni debbono tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, pare invero escludere ex se la sovrapposizione che il sistema normativo vuole rigettare. Dovrebbe essere comunque fatta salva l’ipotesi del voto anticipato, che potrebbe a propria volta sparigliare le carte.
Parallelamente, potrebbe essere opportuno porre a confronto i regimi che l’ordinamento appronta nelle diverse casistiche di voto contestuale, rilevandone le non troppo ragionevoli disparità. Anzitutto, occorre notare il rilievo dell’abrogazione dell’art. 6, co. 4 della L. 142/1990. Il testo è oggi sostituito dall’art. 8, co. 4 del T.U.E.L., che attenua le ipotesi preclusive, vietando il voto riferito agli istituti partecipativi locali solamente nei casi di «coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali». Inoltre, nessuna previsione rileva con riferimento al contestuale svolgimento di elezioni europee e consultazioni referendarie; né con riguardo ad elezioni politiche e referendum costituzionali; né, ancora, in relazione ad elezioni politiche suppletive e referendum sia abrogativi che costituzionali (casistica, quest’ultima, occorsa proprio nel corrente anno). Alle estesissime preclusioni disposte dalla L. 352 si oppongono pertanto le più tenui previsioni del T.U.E.L., se non addirittura i veri e propri silenzi che l’ordinamento riserva a fattispecie del tutto raffrontabili. Si tratta di elementi su cui riflettere.
* Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale e pubblico, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano / Visiting researcher, Universität Innsbruck
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