Le nuove regole del Senato: un argine al trasformismo

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di Salvatore Curreri

Da martedì 19 dicembre, il Senato è chiamato a discutere la proposta di modifica del proprio regolamento presentata lo scorso 14 novembre dalla Giunta per il regolamento. L’ampia quanto insperata convergenza politica su di essa tra maggioranza e opposizione lascia ragionevolmente presumere che, dopo anni di tentativi falliti, sia finalmente arrivato il momento per l’approvazione di una riforma regolamentare tanto attesa. E forse non è un caso che, al contrario della Camera dei deputati – dove un progetto simile di riforma avviato fin dal novembre 2013 si è ormai da tempo definitivamente arenato – sia il Senato a pervenire a tale traguardo, cioè quel ramo del Parlamento di cui il progetto di riforma costituzionale prevedeva la trasformazione in organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali. Evidentemente l’aver corso un simile rischio ha spronato i senatori ad affrontare con solerzia ed impegno la revisione di alcune criticità regolamentari così da rilanciare il suo ruolo “politico”.

Ci sarà senz’altro tempo e modo, anche in questa sede, per illustrare compiutamente e criticamente le singole proposte di riforma. Su una di esse, però, vale forse sin d’ora esprimere qualche considerazione, non foss’altro perché si tratta d’una riforma (inutilmente) auspicata da chi scrive.

Il riferimento è alle nuove regole sulla costituzione dei gruppi parlamentari. Secondo il progetto di riforma, infatti, per costituire un gruppo parlamentare non basterà il solo requisito numerico – e cioè la volontà in tal senso di almeno dieci senatori – ma occorrerà che ad esso si affianchi anche un requisito politico, giacché esso deve altresì “rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall’aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l’elezione di senatori” (proposto nuovo art. 14, comma 4, primo periodo, R.S.).

Inoltre, viene abrogata l’attuale facoltà del Consiglio di Presidenza di autorizzare la costituzione di gruppi con almeno cinque iscritti in rappresentanza di partiti o movimenti che hanno presentato proprie liste di candidati con il medesimo contrassegno in almeno quindici regioni, ottenendo eletti in almeno tre di esse (attuale art. 14.5). Il che significa che la corrispondenza tra forze politiche presentatesi alle elezioni e gruppi parlamentari non si spinge fino al punto di consentire alle prime di costituirsi in gruppo, indipendentemente dal numero dei senatori iscritti, perché ciò comporterebbe parimenti il rischio d’una proliferazione dei gruppi che potrebbe seriamente compromettere l’efficiente ed efficace organizzazione dell’attività parlamentare che proprio sui gruppi parlamentari si basa. L’unica deroga prevista, piuttosto, è la possibilità per “i senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle regioni di insediamento di tali minoranze”, e per “i senatori eletti nelle regioni speciali il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche” di poter autonomamente “costituire un gruppo composto da almeno cinque iscritti” (proposto nuovo art. 14, comma 5, R.S.).

La ratio della riforma è evidente: la corrispondenza tra gruppi parlamentari e partiti o movimenti politici che, da soli o in coalizione, si sono presentati alle elezioni e hanno ottenuto eletti, in ossequio a quella concezione democratica della rappresentanza politica, fondata sulla sovranità del popolo e non delle istituzioni che lo rappresentano, secondo cui sono i partiti votati dagli elettori a costituirsi in gruppo (bottom up: artt. 1, 49, 72-82 Cost.) e non i parlamentari, in nome della libertà di mandato, a riunirsi in gruppo per costituire un partito (up down: artt. 67, 49, 72-82 Cost.), come esattamente accaduto nelle trascorse legislature e, quanto mai, in questa che ora volge all’epilogo.

I numeri, volendo limitarsi al Senato, sono impressionanti: 139 senatori hanno cambiato gruppo d’appartenenza, per un totale di 239 cambi di casacca. Dagli iniziali 8 gruppi parlamentari si è passati agli attuali 11, con la nascita di altri quattro gruppi (nel 2014 il gruppo Scelta civica per l’Italia, costituitosi ad inizio legislatura, dopo aver cambiato denominazione in Per l’Italia, si è sciolto): Nuovo centrodestra, ora Alternativa Popolare – Centristi per l’Europa – NCD; Alleanza Liberalpopolare-Autonomie, ora ALA – Alleanza Liberalpopolare Autonomie; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà); Articolo 1 – Movimento democratico e progressista, ora Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista – Liberi e Uguali. Tutti gruppi parlamentari costituiti talora da partiti politici personali, cioè club parlamentari che cambiano continuamente di denominazione a seguito dell’adesione o defezione di singoli eletti autonominatisi rappresentanti di forze politiche dai nomi più fantasiosi (il gruppo Grandi Autonomie e Libertà, onorando il proprio nome, ha cambiato denominazione 15 volte!) che mai si sono presentate (e talora mai si presenteranno), dinanzi agli elettori per verificare se la loro consistenza parlamentare trovi corrispondenza nella volontà degli elettori. Per non dire, infine, delle dodici (!) componenti politiche oggi presenti nel gruppo misto, tutte facenti capo a singoli senatori.

Con l’approvazione di tale riforma, quindi, non sarebbe più possibile creare nuovi gruppi in corso di legislatura che rappresentino partiti o movimenti non presentatisi alle elezioni politiche del Senato. I senatori, in forza della loro libertà di mandato, potrebbero quindi, continuare a trasferirsi tra gruppi già esistenti (misto incluso), ma non più costituirne di nuovi. In tal caso, però, essi decadrebbero dall’incarico di Vice Presidente o di Segretario dell’Aula (art. 13.2 R.S.) o di membri dell’Ufficio di Presidenza di una Commissione (art. 27.3-bis R.S.), perché a tali cariche considerati evidentemente eletti non in base alla loro persona ma perché appartenenti a quel gruppo che hanno deciso poi di abbandonare.

Ci sarà, come dicevo all’inizio, tempo e modo di ritornare criticamente su tale riforma, sui suoi effetti (anche extra-parlamentari) e sulle prevedibili difficoltà che essa incontrerà (Dio solo sa cosa ci aspetta nella prossima legislatura…). Ma in tempi, come gli attuali, dove si tende, più o meno consapevolmente, a destrutturare il sistema dei partiti su cui ogni ordinamento democratico si fonda, ora in nome della libertà di voto dell’elettore, ora in nome della libertà di mandato dell’eletto, essa cerca faticosamente di riportare a fondamento della dialettica parlamentare i partiti votati dagli elettori, e non i singoli parlamentari, le cui evoluzioni politiche, quando concretizzatesi in gruppi non corrispondenti alla volontà degli elettori, costituiscono, a ben riflettere, una manifestazione abnorme e distorta della loro libertà di mandato, e non certo una sua conseguenza essenziale.

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2 commenti su “Le nuove regole del Senato: un argine al trasformismo”

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