La legittimità del regolamento interno del gruppo parlamentare del M5S sul tavolo della Presidente del Senato

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di Salvatore Curreri

Al rientro dal suo viaggio istituzionale negli Stati Uniti, la Presidente del Senato troverà ancora sulla sua scrivania la lettera del 30 aprile con cui il sen. Parrini le chiede “di esprimere una chiara valutazione sulle disposizioni contenute” nel regolamento del gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle del Senato.

In tale lettera, infatti, il sen. Parrini solleva tutta una serie di dubbi, analoghi a quelli avanzati dai deputati Magi e Ceccanti nelle loro lettere al Presidente Fico rispettivamente del 9 e 11 aprile, sulla legittimità di talune disposizioni del suddetto regolamento, e segnatamente

a) la sanzione di 100 mila euro prevista per “il senatore che abbandona il Gruppo parlamentare a causa di espulsione, ovvero abbandono volontario, ovvero dimissioni determinate da dissenso politico”; sanzione da pagare, peraltro, entro dieci giorni non al gruppo ma direttamente “al Movimento 5 Stelle” (art. 21.5 reg.). Ciò perché in contrasto con il divieto di vincolo di mandato sancito dall’art. 67 Cost. che, per consolidatissima giurisprudenza costituzionale, rende giuridicamente irrilevante, e come tale non azionabile, qualunque impegno assunto dal parlamentare nei confronti del gruppo o del partito;

b) l’impossibilità per i senatori di tale gruppo di poter scegliere liberamente il proprio Presidente, potendo l’Assemblea solo ratificare a maggioranza assoluta la nomina “proposta dal Capo Politico” (art. 4.7 reg.); il quale Capo Politico, anche contro la volontà della maggioranza, potrebbe sempre revocare il Presidente del gruppo (art. 5.2 reg.). Tali disposizioni, infatti, si porrebbero in radicale contrasto con l’articolo 15, commi 1 e 2, reg. Senato secondo cui il Presidente di ciascun gruppo deve essere nominato dai senatori che hanno dichiarato di volerne farne parte e a tal fine appositamente convocati dal Presidente del Senato, e non da un soggetto istituzionalmente esterno come il Capo Politico (che nei fatti, peraltro, essendo deputato, non fa parte del gruppo parlamentare del M5S al Senato).

Come i lettori di questo blog sanno, dinanzi a tali questioni il Presidente della Camera Fico si è trincerato dietro un opinabile non possumus, già oggetto di critiche sia in questa sede da parte del prof. Bin il 16 e 18 aprile, sia in un più ampio convegno dedicato tempestivamente al tema, i cui atti sono stati pubblicati nel n° 13 di federalismi.it.

Ci sono però almeno tre buone ragioni per ritenere la risposta negativa anche del Presidente del Senato non così scontata.

Innanzi tutto, qualunque sia la valutazione che di esso si voglia dare, è un dato di fatto che la Presidente del Senato, al contrario di quello della Camera, non fa parte del gruppo parlamentare del cui statuto interno deve valutare la legittimità. Per prevenire simili situazioni di oggettivo conflitto d’interesse, sarebbe auspicabile fosse quantomeno rinverdita la prassi, purtroppo abbandonata dalla XV legislatura, in base a cui il Presidente d’Assemblea, per sensibilità istituzionale, ancorché non vi fosse obbligato preferiva iscriversi sempre al gruppo misto. In tal senso sarebbe stato opportuno che la recente riforma del regolamento del Senato avesse esteso anche al Presidente del Senato la facoltà di non iscriversi ad alcun gruppo politico, a tutela della sua imparzialità, come consentito dall’art. 14.1 R.S. ai soli senatori di diritto e a vita (come oggi i senatori Rubbia e Piano).

In secondo luogo, non esistono al Senato specifici precedenti come quelli invocati dal Presidente della Camera circa la mancanza, a normativa vigente, di un organo parlamentare specificamente competente a controllare la legittimità degli statuti interni del gruppo (v. delibera dell’Ufficio di Presidenza della Camera del 26 giugno 2013). Precedente, peraltro, che il Presidente della Camera avrebbe potuto ritenere non vincolante perché non formulato dall’organo cui per regolamento spettano “i pareri sulle questioni di interpretazione del Regolamento medesimo” (art. 16.2 R.C.), e cioè dalla Giunta per il Regolamento, e riferito ad uno statuto – quello del gruppo parlamentare del M5S alla Camera nella XVII legislatura – che non presentava le criticità ora evidenziate.

Né, riteniamo, la Presidente del Senato possa far riferimento alla lettera con cui il Presidente Schifani, rispondendo al sen. Villari che lamentava l’illegittima esclusione dal gruppo del PD, faceva presente che “la presidenza del Senato non può in alcun modo entrare nelle valutazioni e nelle decisioni di un gruppo perché, se così facesse, invaderebbe uno spazio di autonomia costituzionalmente garantito” (Giunta per il regolamento, seduta del 22 dicembre 2008). Nel caso specifico sollevato, infatti, il potere di sindacato del Presidente d’Assemblea non si tradurrebbe come si potrebbe temere, in un’indebita ingerenza nell’organizzazione e nel funzionamento interno del gruppo parlamentare – la cui autonomia politica va garantita nei confronti di qualsiasi indebita intromissione nella loro vita interna – ma nel far valere la superiorità della Costituzione e del regolamento camerale nei confronti di quelle disposizioni statutarie interne in contrasto con la scarna epperò inderogabile disciplina in materia da essi prevista.

In terzo luogo, infine, nel regolamento del Senato esiste una disposizione non prevista invece in quello della Camera e che potrebbe tornare molto utile nel caso in specie. Si tratta dell’art. 53 comma 7, che penetrando per la prima volta all’interno della potestà statutaria dei gruppi, impone loro di stabilire “procedure e forme di partecipazione che consentano ai singoli Senatori di esprimere i loro orientamenti e presentare proposte sulle materie comprese nel programma dei lavori o comunque all’ordine del giorno”. Come noto, tale disposizione fu approvata in occasione della riforma del 1988 che ha generalizzato il voto palese, nell’implicito presupposto che ad esso si dovesse necessariamente unire una maggiore democrazia nei gruppi parlamentari così da consentire al dissenso di esprimersi al loro interno e non in Aula grazie all’usbergo dello scrutinio segreto. Qualunque limitazione prevista dagli statuti interni dei gruppi parlamentari che non consentisse ai suoi membri di partecipare all’organizzazione dei lavori parlamentari e, più in generale, di esercitare le loro funzioni violerebbe pertanto tale disposizione regolamentare e, ancor prima l’art. 67 Cost.. Nonostante le sue non indifferenti potenzialità, tale disposizione è rimasta inapplicata,  sia perché essa non prevedeva forme di controllo e sanzioni in caso di mancato rispetto da parte degli statuti interni, sia perché il Presidente del Senato non l’ha mai utilizzata come parametro per valutare la democrazia all’interno dei gruppi parlamentari.

La lettera del sen. Parrini offre dunque ora alla Presidente del Senato la possibilità di dare finalmente significativa applicazione a tale articolo dinanzi a disposizioni che prevedono sensibili restrizioni e limitazioni al diritto dei senatori del gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle di esercitare senza vincoli il loro mandato e di poter democraticamente nominare e revocare il loro Presidente, senza coercizioni o imposizioni da parte di soggetti, come detto, rispetto ad esso istituzionalmente esterni.

Non si tratterebbe, in tal caso, di prospettare un sindacato generale ed astratto sullo statuto interno del gruppo ma, al contrario, di valutare nello specifico se il Presidente, nell’adempimento dell’obbligo di far osservare il Regolamento a lui esclusivamente riservato (artt. 8 R.C. e R.S.), possa ritenere valida l’elezione o la revoca degli organi interni avvenuta sulla base di disposizioni degli statuti interni – che gli vengono appositamente trasmessi (art. 15.3-bis R.S.) – ritenute in insanabile contrasto con esso e, ancor prima, con la Costituzione.

Nulla di creativo, dunque, ma solo l’applicazione del regolamento dinanzi ai tentativi, più o meno surrettizi, di violarlo, in nome di quel principio di legalità che certo non può arrestarsi dinanzi all’uscio del gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle al Senato.

 

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1 commento su “La legittimità del regolamento interno del gruppo parlamentare del M5S sul tavolo della Presidente del Senato”

  1. Non capisco la conclusione. A monte abbiamo vincolato i parlamentari all’ubbidienza nei confronti di chi li nomina (tutte le leggi elettorali approvate dal 2005 al 2017 prevedono liste bloccate, un abuso spinto al colmo con le candidature multiple), accettiamo una gravissima violazione che, in palese incoerenza, pretendiamo superare con la democrazia interna, con le primarie, con uno statuto legale dei partiti. Quando poi un movimento, impazzito, cinico o ignorante, ma votato, capitalizza appieno queste deviazioni facendole sue a tutti i livelli, siamo sdegnati e proviamo a ripristinare là dove nell’immediato ci fa comodo i grandi principi, da tempo calpestati, raggirati, ignorati. L’autore stesso ha sostenuto una dozzina di anni fa in un’analisi approfondita ma sconclusionata del mandato parlamentare la legittimità o quanto meno l’utilità di un vincolo di partito. Non aveva già detto Kelsen che il libero mandato era “eine krasse Fiktion” dimenticando però che anche la libertà e l’uguaglianza non esistono nella realtà ma sono ideali, cioè finzioni, che solo un sistema politico e giuridico efficiente può trasformare in qualcosa di effettivo. Non in questo paese.

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