La frequenza dell’ora di religione è sempre revocabile: cronaca di un contenzioso trentennale

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di Marco Croce

30 anni fa, proprio in questi giorni (la sentenza porta la dicitura 11-12 aprile 1989), la Corte costituzionale dichiarò l’esistenza del Principio di Laicità dello Stato come Principio supremo dell’ordinamento costituzionale.

L’occasione fu il giudizio di costituzionalità sulla disposizione del Concordato, l’art. 9 comma 2 della l. n. 121 del 1985 (la legge che lo rende esecutivo nell’ordinamento italiano), che obbliga lo Stato italiano a garantire che nella scuola pubblica sia fornito l’insegnamento della religione cattolica, a spese dello Stato con insegnanti che devono ricevere il “nulla-osta” vescovile per poter insegnare e con programmi concordati d’intesa tra il MIUR e la CEI.

La Corte, dopo aver ricavato dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost. in via di interpretazione sistematica il Principio di laicità, dichiarava non fondata la questione con una sentenza interpretativa di rigetto: secondo la Consulta avere nella scuola pubblica un insegnamento «di una religione positiva impartito “in conformità alla dottrina della Chiesa”», insegnamento avente «il potere di suscitare, dinanzi a proposte di sostanziale adesione ad una dottrina, problemi di coscienza personale e di educazione familiare» sarebbe comunque risultato compatibile con la Costituzione repubblicana e la laicità dello Stato che dalla stessa la Corte aveva evinto, dal momento che ai sensi dello stesso art. 9 l’ora di religione era configurata come facoltativa. Ma, da questa facoltatività, la Corte ricavava anche l’impossibilità di configurare come obbligatoria l’ora alternativa all’ora di religione cattolica, proprio in virtù del fatto che l’insegnamento religioso non era comparabile con altre discipline scolastiche. Tanto che, due anni dopo, la Corte con la sentenza n. 13 del 1991 aggiungerà che lo studente è anche libero di uscire dalla scuola durante quell’ora.

Se ne sarebbe dovuto trarre dunque uno statuto di extracurricularità per l’insegnamento di religione cattolica nella scuola pubblica, ma invece la prassi è andata nel senso di una surrettizia ricomprensione nel curriculum attraverso vari stratagemmi ministeriali, ultimo dei quali l’attribuzione del credito scolastico alla frequenza dell’ora di religione. Proprio sulla questione del credito scolastico è sorto un lungo e nutrito contenzioso dinanzi al giudice amministrativo che è possibile sintetizzare in questa maniera: da una parte chi ha sostenuto la non valutabilità dell’ora di religione in ragione del suo non essere una vera e propria materia, tanto che è possibile una sorta di obiezione di coscienza che si sostanzia nella facoltatività della stessa; dall’altra chi ha sostenuto invece che la facoltatività riguardi solo il momento della scelta. Dopo averla scelta, la materia “religione cattolica” diverrebbe per il soggetto obbligatoria ed entrerebbe dunque a far parte del suo curriculum, potendo essere così oggetto di valutazione.

Questa era la posizione che si era consolidata nel 2010 con la sentenza n. 2749/2010 della sez. VI del Consiglio di Stato, decisione che aveva peraltro anche “inventato” un obbligo dello Stato di garantire l’ora alternativa alla religione cattolica, obbligo cui il MIUR aveva prontamente ottemperato creando lo stanziamento necessario (mentono dunque quei dirigenti scolastici che non attivano l’ora alternativa asserendo di non avere i fondi) e che era stato riconosciuto in sede civile dal Tribunale di Padova come fonte del diritto al risarcimento del danno da mancata attivazione dell’ora alternativa.

Questa posizione sembra essere stata messa in discussione dalla stessa VI sez. del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4634 del 2018: la causa in questo caso non aveva a oggetto la valutabilità dell’ora di religione ma la possibilità per alunni che avevano scelto di frequentarla a inizio anno di revocare la scelta e di smettere dunque di frequentarla in corso d’anno senza subire penalizzazioni.

Il Consiglio di Stato invece che confermare l’obbligatorietà soggettiva della materia dopo la scelta ha invece riconosciuto, confermando la decisione di primo grado del TAR Molise, la piena libertà degli studenti e delle loro famiglie. E questo in virtù del fatto che siccome a norma dell’art. 4, comma 1, lettera b) del d.p.r. n. 751 del 1985 l’insegnamento della religione cattolica deve essere impartito “in conformità alla dottrina della Chiesa”, «si pone, all’evidenza, un problema di libertà di coscienza e di religione per gli alunni non aderenti a tale dottrina, non attenendo l’insegnamento in questione genericamente alla sfera culturale e non essendo esso assimilabile agli altri insegnamenti» Proprio per questo, secondo il giudice amministrativo, «l’ora di religione non è configurata come materia curriculare obbligatoria, il voto dell’insegnante di religione non si esprime in termini numerici, né esso concorre alla determinazione della media di profitto scolastico finale».

Affermazioni piuttosto sorprendenti se confrontate con quelle del 2010 della stessa sezione che sembrava aver affermato l’esatto contrario.

Il Consiglio di Stato, in conclusione, ha sancito che la normativa regolante la scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento «alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata deve essere ricostruita nel senso che il termine ancorato all’atto dell’iscrizione al singolo anno scolastico, funzionale alle esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche e degli insegnanti di religione, non può ritenersi preclusivo di una scelta diversa successiva, anche nel corso dell’anno scolastico».

Lo studente, dunque, è pienamente libero di scegliere sempre, e questo in virtù del fatto che «tale scelta costituisce una forma di esercizio della libertà di religione riconosciuta al singolo, rispettivamente della libertà di coscienza e delle responsabilità educative dei genitori, implicanti il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, quale esplicazione delle menzionate libertà fondamentali di rango costituzionale insuscettibili di essere sottoposti a condizione o a termini che ne impediscano l’esercizio pieno e senza discriminazione tra gli aderenti alla religione cattolica, gli aderenti ad altre confessioni e/o i non credenti».

Dal contenzioso sull’ora di religione, per il momento, è tutto.

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