Il caso di dj Fabo:
il quadro costituzionale

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di Carlo Casonato *

Da più parti si sostiene come in Italia vi sia un vuoto di disciplina in tema di consenso e fine vita. La cosa è solo parzialmente corretta: è vero che manca una legge specifica, ma vi sono numerose altre componenti normative che permettono di delineare con una certa precisione il quadro all’interno del quale ricondurre vicende come quelle di Fabiano Antoniani, più noto come Dj Fabo. Il principio del consenso e il corrispondente diritto di rifiutare trattamenti sanitari è riconosciuto, infatti, da una molteplicità di fonti giuridiche.

Consenso e rifiuto: le basi costituzionali

Si deve partire dall’art. 32 della Costituzione secondo cui «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana» (art. 32, secondo comma).

Tale articolo è importante per due motivi. Anzitutto, esclude un generale dovere di curarsi, riconoscendo in maniera chiara il diritto al rifiuto di qualsiasi trattamento sanitario. In secondo luogo, stabilisce che la legge che voglia imporre una cura deve rispettare alcune condizioni. La Corte costituzionale, per quanto ci riguarda, ha affermato da tempo che un trattamento non potrebbe legittimamente imporsi contro la volontà di una persona capace e consapevole al solo fine di curarla. È di ben 27 anni fa la sentenza con cui si è precisato come possa essere solo lo scopo di preservare la salute degli altri (la salute come interesse della collettività) a giustificare «la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale» (sent. n. 307 del 1990). Infatti, l’unica normativa che impone trattamenti nei confronti di persone che non presentino problemi di salute mentale è quella riguardante le vaccinazioni. Ed una legge che imponesse terapie al solo fine di guarire la persona malata sarebbe incostituzionale.

Il falso problema dei trattamenti di sostegno vitale

Potrebbe rimanere a questo punto un problema. L’art. 32 Cost. parla espressamente di “trattamenti sanitari”. Qualcuno potrebbe, quindi, tentare di escludere dalla sua portata ciò che trattamento sanitario non è. La strada è stata a lungo percorsa in riferimento alla qualificazione della nutrizione e idratazione artificiale (NIA), che qualcuno ancora vorrebbe definire non trattamento, ma cura in qualche modo indisponibile, sempre dovuta da un punto di vista etico e deontologico.

Tale posizione non è condivisibile per una serie di motivi. Nella massima parte dei casi, le sacche utilizzate per la NIA non sono riempite del cibo che ognuno di noi mangia ogni giorno. Si tratta di una miscela composta da aminoacidi, glucosio, lipidi, elettroliti, oligoelementi, vitamine, e spesso i farmaci di cui la persona assistita ha bisogno. La composizione è insomma talmente complessa che la persona che la prescrivesse o preparasse senza essere medico o farmacista commetterebbe il reato di esercizio abusivo della professione medica (art. 348 del codice penale). In questo senso, una commissione scientifica incaricata dall’allora Ministro Veronesi, sulla scorta della letteratura scientifica internazionale prevalente, qualificava la NIA come «trattamenti che sottendono conoscenze di tipo scientifico e che soltanto i medici possono prescrivere, soltanto i medici possono mettere in atto (…) e soltanto i medici possono valutare ed eventualmente rimodulare nel loro andamento»; posizione condivisa dalla Corte di Cassazione secondo cui la NIA integra «un trattamento che sottende un sapere scientifico, che è posto in essere da medici, anche se poi proseguito da non medici, e consiste nella somministrazione di preparati come composto chimico implicanti procedure tecnologiche» (sez. prima civile, sent. 16 ottobre 2007, n. 21748. Sulla stessa linea anche il Consiglio di Stato, sent. n. 4460 del 2014).

Su queste basi, parrebbe davvero paradossale negare la qualifica di “trattamento sanitario” ad una attività che solo un medico potrebbe gestire, compiendo chiunque altro il reato di esercizio abusivo della professione (medica, appunto).

In ogni caso, accettando il paradosso, anche l’eventuale ammissione che la NIA possa non essere qualificata come trattamento sanitario non ne fa perciò una cura sempre dovuta e non rifiutabile. La Corte costituzionale, infatti, ha esteso il principio del consenso e il corrispondente diritto al rifiuto anche oltre le cure che possano definirsi tecnicamente “trattamenti sanitari” (ex art. 32, secondo comma). Nella sentenza n. 438 del 2008, così, ha offerto una efficace e chiara sintesi della definizione e delle basi costituzionali del principio del consenso, il quale non può essere limitato ai soli trattamenti sanitari: «inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell’art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che “la libertà personale è inviolabile”, e che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”».

A sostegno di tale posizione, possono citarsi tanto la Convenzione di Oviedo quanto la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Seppure non ancora compiutamente ratificata la prima e difficilmente applicabile la seconda, la logica ad esse sottesa è la medesima e permette il controllo da parte della persona malata non dei soli “trattamenti sanitari”, ma di tutte le operazioni da compiersi nel «campo della salute» (art. 5 Conv. Oviedo) e «nell’ambito della medicina» (art. 3 Carta UE). E lo stesso codice di deontologia medica, dispone che il medico «informa la persona capace sulle conseguenze che un rifiuto protratto di alimentarsi comporta sulla sua salute, ne documenta la volontà e continua l’assistenza, non assumendo iniziative costrittive né collaborando a procedure coattive di alimentazione o nutrizione artificiale».

Lo stato dell’arte

Sulla base di quanto detto, il quadro giuridico italiano, pur in assenza di una legislazione specifica, vede il riconoscimento unanime, su basi costituzionali, del principio del consenso e del corrispondente diritto al rifiuto delle cure. Il fatto che le terapie che si respingono, inoltre, siano tali da mantenere la persona in vita, come la NIA o la ventilazione meccanica, può imporre una dose di cautela maggiore nell’accertare la volontà della persona, ma non conduce certamente ad una negazione dell’autodeterminazione individuale. Anche su questo, la Cassazione civile citata è stata chiara: «Deve escludersi che il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita».

Su queste basi, condivise fra l’altro dalla totalità degli ordinamenti appartenenti alla cosiddetta Western Legal Tradition (cfr. il dossier dedicato al fine vita in http://www.biodiritto.org/), è stato recentemente accolto il ricorso di Walter Piludu, una persona affetta da sclerosi laterale amiotrofica che aveva chiesto il distacco della ventilazione meccanica. Dopo averne accertato la capacità di «determinarsi lucidamente, in piena autonomia, di rendersi conto del valore delle proprie determinazioni e delle proprie scelte, di comprenderne motivi e significato, di valutarne criticamente la portata e le conseguenze», la giudice adita ha autorizzato il distacco dei presidi medici, compresa la ventilazione assistita (cfr. http://www.biodiritto.org/index.php/item/854-cagliari-2016).

Le ragioni di dj Fabo

Confermato il riconoscimento anche in Italia del diritto di rifiutare ogni trattamento, anche di sostegno vitale, rimane da spiegare perché dj Fabo non lo abbia esercitato, preferendo recarsi in Svizzera per ottenere il suicidio assistito. Il motivo sta nelle sue condizioni cliniche. Divenuto cieco e tetraplegico a seguito di un incidente nel 2014, Fabiano Antoniani era in grado di respirare autonomamente, seppure a fatica. Nei video che riprendono i suoi appelli, è possibile sentirlo parlare e vederlo respirare senza l’ausilio del ventilatore. Tale macchinario sarebbe potuto essere legittimamente disattivato, costringendo però il dj a settimane o forse mesi di dispnea, che dopo un periodo variamente lungo di stato agonico lo avrebbe alla fine condotto ad una morte per insufficienza respiratoria. Avrebbe altrimenti potuto chiedere, sempre legittimamente, l’interruzione di ogni forma di nutrizione, allo scopo di morire per disidratazione e denutrizione.

A fronte di queste alternative, dj Fabo ha preferito poter gestire la propria morte in un modo considerato da lui stesso più dignitoso, ricorrendo – appunto – all’assistenza al suicidio in Svizzera. Ogni forma di agevolazione o di assistenza al suicidio è, infatti, considerata in Italia reato, punibile con una pena dai 5 ai 12 anni di reclusione (art. 580 del codice penale). Rimane da accertare il ruolo avuto da Marco Cappato, che si è autodenunciato dopo aver accompagnato il dj in Svizzera.

Note conclusive

Tale vicenda permette di svolgere alcune considerazioni di carattere più generale.

Si è visto come in Italia, si riconosca, in termini generali, il diritto di rifiutare trattamenti sanitari anche di sostegno vitale, ma si vietino, al contempo, condotte che provochino direttamente la morte di malati anche fortemente sofferenti e inguaribili, capaci e consenzienti. La tutela dell’autodeterminazione individuale si limita quindi al consenso o al rifiuto delle cure, arrestandosi di fronte a interventi volti a cagionare in forma diretta la morte della persona (come avverrebbe nell’assistenza al suicidio o nell’omicidio del consenziente).

Così, mentre da un lato è previsto un diritto al rifiuto di terapie anche di sostegno vitale (con una morte causata dalla malattia che fa il suo corso non più impedita da presidi terapeutici cui la persona ha diritto di rinunciare), è d’altro canto disposto il divieto, sanzionato a livello penale, dell’assistenza al suicidio (in cui la causa della morte è esterna e altra rispetto alla patologia). In questo senso, il controllo sulla propria esistenza, che in fasi “ordinarie” è affidato al singolo, è in fasi “straordinarie” spostato in capo all’ordinamento che viene legittimato ad imporre scelte esistenziali anche non condivise dal soggetto. Tale stato di cose, proprio alla luce della vicenda che ha coinvolto dj Fabo, si presta ad alcuni rilievi critici.

In primo luogo, la situazione giuridica all’interno della quale possono muoversi i malati gravi e gravissimi pare segnata da forti problematicità. Essi possono legittimamente chiedere l’interruzione dei dispositivi di sostegno vitale, morendo così di asfissia o di disidratazione, ma non possono chiedere di anticipare nemmeno di un momento una morte divenuta ormai prossima. Il fatto che comunque l’interruzione del sostegno vitale sia accompagnata da potenti mezzi di sedazione non impedisce che tale situazione sfiori il paradosso. Come ebbe a dire una Commissione francese «quando una persona alla fine della vita (…) richiede espressamente di interrompere ogni trattamento che potrebbe prolungare la sua vita, (…) sarebbe crudele “lasciarla morire” o “lasciare vivere” senza permettere che un medico acceleri il sopraggiungere della morte» (rapport Sicard, 2012). Come riconosciuto da una sentenza della Corte Suprema canadese, inoltre, la consapevolezza di rimanere intrappolati all’interno di un corpo immobile, senza poter essere aiutati a morire, potrebbe portare qualche malato di patologia neurodegenerativa ad anticipare il proprio suicidio alle fasi in cui fosse ancora in grado di muoversi. Il divieto di assistenza al suicidio, infatti, lascerebbe la persona malata «with the “cruel choice” between killing herself while she was still physically capable of doing so, or giving up the ability to exercise any control over the manner and timing of her death» (Carter v. Canada, 2015 SCC 5).

Un secondo profilo di criticità legato alla disciplina giuridica italiana in tema di fine vita può collegarsi al rischio di trattare in maniera discriminatoria determinati malati. Dj Fabo, così, non ha potuto gestire le ultime fasi della propria vita, a differenza di quanto invece ha potuto fare Walter Piludu, a motivo della minore gravità della sua situazione clinica. Se la sua capacità respiratoria fosse stata del tutto compromessa, infatti, avrebbe potuto chiedere la sedazione e l’interruzione del ventilatore, in modo da mettere fine alla sua vita in tempi rapidi e per lui ritenuti dignitosi. La possibilità di vedere rispettata una propria cruciale scelta esistenziale pare quindi dipendere da una causa del tutto accidentale: il tipo della malattia che si ha la sventura di avere.

In terzo luogo, e in termini ancor più generali, ci si potrebbe interrogare sulla compatibilità fra i caratteri connotativi dello stato costituzionale e il divieto di un atto che coinvolge in forma diretta solo la persona interessata. La forma di Stato di derivazione liberale, da questo punto di vista, si basa sull’assunto che lo Stato possa intervenire a limitare l’autonomia individuale solo laddove vi siano ragioni collegate alla tutela di interessi di terzi o della collettività. Sono certamente da considerare con estrema attenzione la debolezza e la vulnerabilità dei malati gravi, i quali potrebbero chiedere l’assistenza al suicidio a motivo di cause legate al dolore o alla non autosufficienza, o addirittura per motivi di carattere economico. Tuttavia, un divieto di assistenza al suicidio di carattere assoluto e incondizionato, applicabile anche nei confronti dei malati pienamente consapevoli e in grado di manifestare una volontà genuina e autentica, potrebbe su questa linea essere considerato eccessivo e sproporzionato.

C’è un ultimo interrogativo che pare utile proporre alla riflessione. Chi può avere il diritto di decidere in che modo una persona possa gestire le ultime fasi di una vita ormai segnata da un fine prossima e da una sofferenza difficile da sopportare? La disciplina attuale non assegna tale facoltà al malato se non in casi eccezionali: quelli segnati dalla presenza di un trattamento di sostegno vitale.

Tale opzione pare rendere manifesta una diffidenza complessiva nei confronti della bontà delle decisioni individuali. Con tutt’altra prospettiva sarebbe possibile riporre una maggiore fiducia nella capacità dei malati di decidere per se stessi. In definitiva, citando da giurisprudenza costituzionale colombiana risalente a 20 anni fa (sent. 239 del 1997), «il diritto fondamentale a vivere in forma dignitosa implica anche la possibilità di morire dignitosamente: condannare una persona a prolungare la sua esistenza per un tempo comunque limitato, quando non lo vuole e soffre profondamente, equivale non solo ad un trattamento inumano e degradante (…) ma anche alla cancellazione della sua dignità e della sua autonomia quale soggetto morale».

* Professore ordinario di diritto costituzionale comparato all’Università di Trento

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