Leggi e circolari contro il lupo: non staranno ululando alla luna?

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di Giacomo Menegus

Qualche settimana fa ha fatto scalpore la notizia, diffusa dai maggiori organi di stampa a livello nazionale (v. il Corriere, Repubblica, La Stampa, Il Fatto Quotidiano), secondo cui il Ministero dell’Interno avrebbe emanato una direttiva con la quale si dava il via libera all’abbattimento dei lupi.

A chi possiede una minima conoscenza della materia, l’iniziativa è apparsa subito quanto meno stravagante: quali indicazioni può dare sul punto un Ministero che dispone di limitatissime competenze in materia, strettamente legate ai profili di tutela della pubblica incolumità?

Si tratta infatti di una specie, il lupo, in relazione alla quale non si segnalano attacchi all’uomo in Italia da oltre 150 anni (fonte: dossier Eurac 2017).

La legge italiana peraltro (art. 11, comma 1, d.p.r. 357/97) – per motivi di tutela di sicurezza pubblica, nonché per più ampie questioni di interesse pubblico – attribuisce espressamente al Ministero dell’Ambiente e non al Ministero dell’Interno la competenza ad autorizzare prelievi in deroga al generale divieto di caccia al lupo.

Se poi si considera che i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano (tra i destinatari della direttiva) possono disporre autonomamente, con ordinanza contingibile ed urgente, la cattura o l’abbattimento di grandi carnivori in casi eccezionali in cui siano a rischio l’incolumità e la sicurezza pubblica (v. il noto caso dell’orsa Daniza), non si comprende davvero la necessità di una circolare del Ministero dell’Interno.

E in effetti la lettura del testo della famigerata direttiva – scritta nel tipico burocratese ministeriale – rende ragione delle perplessità, svelando la sostanziale infondatezza degli allarmismi sul punto.

Dopo aver segnalato, in apertura, «un aumento della presenza di lupi che, avvicinandosi in branco agli abitati, provocano allarme nella popolazione ovvero causano importanti danni economici agli allevatori», il Ministero si limita a suggerire ai Prefetti la convocazione di «apposite sedute del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica» al fine di opportunamente esplorare la praticabilità di iniziative di prevenzione. Nessun via libera all’abbattimento indiscriminato, cosa che peraltro – va detto incidentalmente – il Ministero non potrebbe neppure fare, perché incompetente in materia e comunque contrario alla normativa italiana, europea e internazionale.

La possibile cattura o uccisione dei lupi è menzionata solo nell’ultima parte della circolare, in toni piuttosto sfumati (si parla di deroga all’art. 8 d.p.r. 357/1997) ed evidenziandone comunque il carattere di eccezionalità: cattura, uccisione o prelievo infatti – in conformità alle prescrizioni di legge in materia – potranno essere considerate solo a condizione che sia stata verificata l’assenza di altre soluzioni praticabili.

Non sembra dunque che la circolare possa costituire alcun pericolo per la tutela del lupo, per come assicurata da molteplici fonti normative, tanto interne quanto sovranazionali. Anzi, seppur in modo non chiarissimo, l’estemporanea iniziativa del Ministero dell’Interno non fa altro che ribadire, nel richiamo finale all’art. 11 d.p.r. 357/1997, la competenza in materia del Ministero dell’Ambiente.

Pare evidente, a questo punto, che la circolare – come suggerito sulla stampa – abbia mere finalità di propaganda e di confronto politico: non è passato inosservato, infatti, che essa sia arrivata esattamente il giorno dopo l’approvazione, da parte del Ministero dell’Ambiente, del nuovo “Piano di conservazione e gestione del Lupo in Italia”. Un piano composto di 22 azioni che – a partire da una rigorosa analisi tecnico-scientifica – mirano alla conservazione e alla risoluzione sostenibile dei conflitti con le attività antropiche, escludendo chiaramente il ricorso a catture e abbattimenti.

Non sarebbe d’altronde il primo atto che sfrutta il lupo a fini propagandistici: pendono infatti dinanzi alla Corte costituzionale due questioni di legittimità concernenti due leggi identiche delle Province di Trento e Bolzano; leggi con le quali le autorità provinciali hanno cercato di attribuirsi la competenza in materia di deroghe al divieto di caccia a lupi e orsi (di cui al già menzionato art. 11).

È inutile dire che tali leggi andranno verosimilmente incontro alla censura della Corte costituzionale, per il semplice fatto che la competenza circa la tutela di specie particolarmente protette, come il lupo, è saldamente nelle mani dello Stato (art. 117, comma 2, lett. s) Cost).

Ma i profili di probabile illegittimità di tali atti legislativi non si fermano qui: deve infatti aggiungersi che è assai dubbio che il piano provinciale sia quello più adeguato ad assicurare un prelievo in deroga dei lupi (art. 11 d.p.r. 357/1997) che «non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale», come prescritto dal d.p.r. 357/1997, ma soprattutto dalla direttiva 92/43/CEE (la famosa direttiva Habitat) cui il d.p.r. dà attuazione nell’ordinamento italiano.

Le popolazioni di lupi prese in considerazione coprono infatti un’area assai ampia, che travalica non solo i confini regionali, ma persino quelli statali. Al punto che i documenti (specie le linee guida del 2008) elaborati in materia dalla Commissione europea segnalano l’opportunità di adottare piani di gestione transfrontalieri. Solo su tale piano sovranazionale potrà allora valutarsi l’eventuale incidenza di prelievi locali sullo stato di conservazione soddisfacente della popolazione complessiva, determinando così l’inadeguatezza di approcci limitati al piano provinciale.

Inadeguatezza che si manifesta anche in rapporto alle finalità che le Province stesse vorrebbero perseguire con gli eventuali prelievi. Considerato che i lupi tendono a muoversi su aree amplissime, è evidente come catture, abbattimenti o prelievi effettuati a livello provinciale, senza il necessario coordinamento con le Regioni e gli Stati limitrofi, rischiano di rivelarsi sostanzialmente inutili, dal momento che i branchi o i singoli che vivono appena al di là del confine possono agevolmente superarlo e riproporre i problemi che si voleva risolvere (ad es. predazione del bestiame).

Dunque, anche le leggi provinciali di Trento e Bolzano, più che funzionali a regolamentare o gestire un dato fenomeno, sembrano dettate da una logica propagandistica, volta soprattutto a compiacere – seppure solo in apparenza – le richieste di parte dell’elettorato.

Leggi (e circolari) manifesto non risolvono però il problema della difficile convivenza tra uomo e lupo, che richiede semmai l’elaborazione di soluzioni articolate attraverso processi complessi e partecipati, che abbiano un solido ancoraggio nel dato scientifico.

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