Corte costituzionale e uso “partitico” delle prerogative costituzionali

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di Salvatore Curreri

C’è un filo rosso che lega, sotto il profilo costituzionale, due fra le principali notizie riportate dai quotidiani oggi.

Ci riferiamo, da un lato, alla decisione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato di proporre all’Assemblea di negare l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex Ministro dell’Interno Salvini, accusato di sequestro di persona aggravato; dall’altro alla decisione della Corte costituzionale, anticipata per comunicato stampa, di dichiarare inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal deputato Cosimo Ferri contro il Procuratore generale presso la Cassazione e contro il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia per essere stato illegittimamente sottoposto in via indiretta ad intercettazioni telefoniche senza l’autorizzazione della sua camera di appartenenza.

Questo filo rosso è la torsione partitica delle garanzie costituzionali a tutela dell’esercizio del mandato parlamentare e delle funzioni ministeriali.

Un tempo le camere erano unite nel difendere le proprie prerogative dal potere giudiziario, magari abusandone. Così poteva accadere che venisse convalidata l’elezione di chi in effetti non ne aveva oggettivamente titolo o non fosse (subito) dichiarato ineleggibile o incompatibile chi era invece tale, oppure venisse (quasi sempre prima del 1993) negata l’autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare inquisito, trasformando l’immunità in impunità penale.

Oggi, invece, di tale prerogative si fa un uso non politico ma partitico, per cui la maggioranza tende ad affermarle per sé e negarle per gli altri, indipendentemente dal merito giuridico della vicenda: cosicché, per dirla con Giolitti, “per i nemici le leggi si applicano, per gli amici si interpretano”. È un fenomeno non solo italiano (si pensi all’impeachment di Trump votato dalla Camera dei rappresentanti, a maggioranza democratica, e negato dal Senato, a maggioranza repubblicana) ma che nel nostro bipolarismo conflittuale tende ad esaltarsi.

Così, come nel caso delle autorizzazioni a procedere nei confronti del sen. Salvini, lo si accusa di quanto prima orgogliosamente si difendeva, a costo di spericolati distinguo, sfuggendo al punto, costituzionalmente centrale, di come sia possibile imputare esclusivamente alla responsabilità individuale di un ministro una scelta che innegabilmente caratterizzava la politica generale del Governo; politica generale che, ai sensi dell’articolo 95.1 Cost., il Presidente del Consiglio è chiamato a dirigere, a tal fine mantenendone “l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri”. Come accade che il diritto dei parlamentari – specie di opposizione – di partecipare al procedimento legislativo, anche per leggi fondamentali come quella di bilancio viene sempre più compresso, sotto i colpi delle questioni di fiducia poste dal Governo su maxi-emendamenti magari su disegni di legge di conversione di decreti legge o di disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.

In questo scenario contro simili abusi l’unico mezzo di difesa sarebbe il ricorso alla Corte costituzionale la quale però – e veniamo alla seconda notizia – pur ammettendo formalmente i ricorsi dei singoli parlamentari a tutela della loro prerogative, continua di fatto a respingerli, ritenendo le violazioni pur subite non di così grave evidenza e comunque sempre giustificabili in base a ragioni di contesto e circostanze di fatto. Si veda da ultimo l’ordinanza n. 60/2020 dove il giudice costituzionale è riuscito nella notevolissima impresa argomentativa di respingere il ricorso sull’approvazione dell’ultima legge di bilancio senza dire una parola sulla lamentata violazione dell’art. 72 Cost. che detta le scarne ma essenziali fasi del procedimento legislativo. Come nel paradosso di Zanone Achille non raggiungerà mai la tartaruga, così il parlamentare non vedrà mai un proprio ricorso accolto se non in ipotesi in cui la violazione delle sue prerogative implicherebbe, ben più gravi lesioni dell’ordine democratico che dei regolamenti parlamentari.

La decisione di ieri della Corte costituzionale di negare il conflitto di attribuzioni sollevato dal singolo parlamentare per essere stato intercettato indirettamente (sulla distinzione tra intercettazioni dirette, indirette e casuali rinvio qui) senza autorizzazione della camera di appartenenza non può meravigliare chi sa che, per giurisprudenza costituzionale costante, le prerogative costituzionali spettano non al singolo parlamentare ma esclusivamente all’Assemblea, la quale quindi, nella visione della Corte, è vista “come tutto” (von Beyme), senza distinzioni politiche al suo interno. La conseguenza di tale visione è che alla Corte costituzionale nulla importa che di tali prerogative si possa fare un uso “partitico”, magari persecutorio e vendicativo, da parte della maggioranza contro gli esponenti dell’opposizione.

Una visione, a nostro parere, però sbagliata perché in un ordinamento democratico le Camere, in quanto rappresentative di una società complessa e politicamente differenziata in forze politiche confliggenti, non possono essere considerate nella loro astratta unitarietà – il che li identificherebbe di fatto con la maggioranza parlamentare di governo – ma nella loro distinzione/contrapposizione tra la maggioranza e le opposizioni, che partecipano a quella dialettica politica democratica che la Costituzione, anche con le prerogative parlamentari, vuole garantita in modo pieno. Tale ricostruzione, oltreché politicamente evidente, ha anche fondamento costituzionale perché l’art. 68 Cost. tutela in modo esplicito i singoli parlamentari e soltanto indirettamente l’autonomia di ciascuna camera. Le situazioni giuridiche dei singoli parlamentari e di ciascuna camera sono quindi coordinate, ma politicamente e istituzionalmente distinte e in potenziale conflitto. Solo apparentemente il conflitto che si potrebbe determinare tra l’organo che decide (come nel nostro caso l’Assemblea) e il parlamentare leso nei suoi poteri può sembrare di natura meramente interna al potere legislativo. In realtà, è conflitto tra poteri diversi, cioè tra le camere ed il singolo parlamentare le cui prerogative può vedere lese dalla decisione parlamentare.

Di fronte alla pervasività del potere giudiziario, di cui le cronache di questi giorni costituiscono ennesima conferma, la riaffermazione del potere politico dovrebbe allora comprendere, tra l’altro, una riforma legislativa che, preso atto delle reiterate e ormai definitive chiusure della Corte costituzionale, permetta espressamente al singolo parlamentare di rivendicare dinanzi ad essa le sue prerogative parlamentari, quale migliore garanzia contro il loro possibile uso distorto, partitico e vendicativo.

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1 commento su “Corte costituzionale e uso “partitico” delle prerogative costituzionali”

  1. Sono abbastanza d’accordo con l’analisi e con la conclusione. Meriterebbe una riflessione teorica approfondita la distinzione fra partitico e politico. Il primo è un’applicazione legittima, utile, indispensabile, ma piena di insidie, del secondo, fondato nella nostra ideologia sulla libertà e l’uguaglianza individuali. Fra le libertà c’è quella di associarsi, di fare massa. Impossibile non pensare alla legge elettorale, anzi alle procedure di decisione democratica, incluse quelle dell’assemblea parlamentare. La riflessione sul binomio partitico-politico sarebbe da completare con un studio dell’articolazione fra potere di decisione democratico (inseparabile dal principio maggioritario) e giustizia indipendente. La cronaca di questi giorni ci ricorda che anche l’organo supremo della giustizia, indipendente (dalla politica, quindi dai partiti, e ovviamente dai poteri privati), delibera per correnti, che sarebbero dei partiti non politici (un ossimoro?), difficili da sopprimere e che vanamente si vieterebbero. Politico e partitico, decisione democratica e controllo della legittimità non sono alternative, dicotomie, ma concetti appartenenti a livelli diversi. E la regressione per livelli va avanti all’infinito. Ecco l’intuizione di Zenone di Elea (in Campania), ripresa, riformulata nel secolo scorso da filosofi della filiera epistemica (Tarski) mentre la ricerca politica e costituzionale raramente supera il gioco sterile dei paradossi.

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