No green pass e libertà di riunione: confusion will be my epitaph?

Print Friendly, PDF & Email

di Giacomo Menegus

La frequenza con cui la stampa, senza imbarazzo, discorre di manifestazioni “autorizzate” o “non autorizzate” ha ormai raggiunto livelli inaccettabili: negli ultimi giorni, qualsiasi quotidiano, talk show, notiziario non ha fatto che parlare di “manifestazioni autorizzate”, “richieste di autorizzazioni” e così via.

L’insistita ripetizione di un errore grossolano non solo palesa la colpevole ignoranza dei più basilari principi di una società democratica e liberale da parte di quanti sono investiti del fondamentale compito dell’informazione; ma finisce pure per veicolare presso il pubblico concezioni marcatamente autoritarie di una libertà costituzionale, quella di riunione, che è cruciale per la salute di ogni società pluralista.

Basterebbe leggere una volta (almeno una) la Costituzione repubblicana per realizzare che l’art. 17 impone esclusivamente l’obbligo di un preavviso della riunione da parte degli organizzatori e solo quando la stessa si svolga in luogo pubblico. Preavviso che ha, tra l’altro, il fine di consentire alle autorità di pubblica sicurezza di vietare eventualmente la riunione, ma “soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”.

Non è necessaria alcuna autorizzazione quindi, è sufficiente il preavviso. Ragionare in modo differente d’altronde significherebbe permettere alle autorità di pubblica sicurezza di autorizzare o meno la singola riunione sulla scorta di una valutazione discrezionale. Il che evidentemente non è ammissibile in una società democratica.

La confusione regna sovrana però; e purtroppo non solo tra gli operatori dell’informazione.

Dopo i fatti di Trieste, dove la protesta di portuali e no green pass pare aver determinato, oltre ai noti disordini, pure una significativa impennata dei contagi, le autorità di pubblica sicurezza (Ministro dell’Interno in primis) stanno elaborando – e in parte mettendo in pratica – una strategia di limitazione della libertà di riunione, con il dichiarato intento di contemperare tale libertà con altri interessi costituzionalmente tutelati.

In questo caso, pare tuttavia che il fine ultimo – senz’ombra di dubbio condivisibile – sia perseguito con mezzi non sempre coerenti con il dettato costituzionale.

Una precisazione, a scanso di equivoci: chi scrive non dubita affatto che sia ammissibile vietare riunioni in luogo pubblico per motivi sanitari (come pure è stato sorprendentemente sostenuto da alcuni), dal momento che la previsione costituzionale intende tutelare l’integrità fisica delle persone, che ben può essere compromessa dalla diffusione del virus. Tra i “comprovati motivi di… incolumità pubblica” indicati dall’art. 17 Cost. rientrano perfettamente tutti quei casi di riunioni i cui partecipanti, per lo più non vaccinati, non mantengano le distanze di sicurezza ed ostentino l’assenza di dispositivi di protezione personale. L’hanno ricordato, dalle pagine di diversi quotidiani, studiosi ben più autorevoli del sottoscritto.

Ciò detto, sono le modalità concrete con cui le autorità di pubblica sicurezza intendono evitare lo svolgimento di tali manifestazioni (con manifestanti non vaccinati, senza distanziamento e senza mascherine) a sollevare seri dubbi.

Partiamo proprio da Trieste. Dopo i disordini e le ripetute manifestazioni, il Prefetto della città giuliana ha adottato un decreto in attuazione della Direttiva del Ministero dell’Interno del 2009 (cd. Direttiva Maroni), con il quale ha vietato “in via sperimentale” sino al 31 dicembre 2021 ogni manifestazione in Piazza dell’Unità d’Italia. È fatta eccezione per le funzioni e cerimonie religiose, nonché per gli eventi che siano organizzati o co-organizzati da enti pubblici.

Già qualche tempo fa, chi scrive aveva avuto modo di criticare dalle pagine di questo giornale tanto la Direttiva Maroni, quanto le sue applicazioni puntuali (in quel caso, Piazza San Marco a Venezia). Anche in questo frangente non possono non essere evidenziate le criticità di un approccio di questo tipo.

In primo luogo, si tratta di un divieto pressoché generalizzato e preventivo (salve le poche eccezioni indicate), che cozza con la prescrizione costituzionale la quale, nel consentire di vietare le riunioni “soltanto per comprovati motivi”, esige una verifica caso per caso e una motivazione puntuale del divieto opposto agli organizzatori della riunione da parte delle autorità di pubblica sicurezza.

In secondo luogo, il carattere generalizzato del divieto finisce per discriminare quanti vorrebbero manifestare in Piazza dell’Unità nel pieno rispetto delle regole e delle prescrizioni dell’autorità. Immaginiamo, per esempio, che i circoli scacchistici triestini vogliano organizzare in autonomia una dimostrazione pubblica proprio in Piazza dell’Unità: anche a loro si opporrebbe il divieto, senza che vi sia alcun pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica.

Non va poi trascurato il fatto che la sottrazione alle manifestazioni dei luoghi più centrali, iconici e dotati di “visibilità” delle nostre città si pone in contrasto con il senso più politico della libertà di riunione, quale “possibilità, così riconosciuta ai cittadini, di contrapporsi, anche fisicamente, ai detentori del potere nella discussione dei problemi, nella elaborazione collettiva di proposte politiche, e soprattutto, nelle manifestazioni e nei cortei di protesta” (A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale, Padova 1992, 299). Consentire alle minoranze di manifestare soltanto nel “retrobottega”, lontano dai cittadini e dai riflettori della stampa, significa privare la libertà di riunione della sua carica di amplificazione del dissenso e svilirne l’intima connessione con la libertà di manifestazione del pensiero.

Sorprende che oggi l’esperienza della Direttiva Maroni del 2009 – assai criticata dalla dottrina costituzionalistica per la grave compressione della libertà di riunione (tra i tanti, v. Brunelli, Buscema, Troilo) – venga ripresa e persino additata quale modello “vincente” (v. Corriere della Sera, 9 novembre 2021).

La nuova direttiva adottata dall’attuale Ministro dell’Interno lo scorso 10 novembre fa salva la precedente e ne integra le indicazioni, prevedendo che il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (in cui siedono, tra l’altro, Prefetto e Sindaco del Capoluogo) possa “individuare specifiche aree urbane sensibili, di particolare interesse per l’ordinato svolgimento della vita della comunità, che potranno essere oggetto di temporanea interdizione allo svolgimento di manifestazioni pubbliche per la durata dello stato di emergenza”. Si aggiunge poi che “per le aree diverse da quelle individuate come sensibili” e al fine di “assicurare la più efficace tutela dell’ordine e della sicurezza pubbliche” determinate manifestazioni potranno tenersi solo “in forma statica in luogo di quella dinamica” o lungo “percorsi idonei a preservare aree urbane nevralgiche”.

La finalità complessiva di queste direttive è dunque quella di vietare i cortei nei centri storici e nelle vie dello shopping, tenendo lontani i manifestanti dagli obiettivi sensibili e consentendo di norma solo sit-in statici. Ma è evidente che siffatte previsioni ripropongono tutte le criticità che si sono evidenziate sopra.

Peraltro, una reazione di questo tipo risulta esorbitante rispetto allo stesso fine ultimo, ossia quello di impedire manifestazioni violente, blocchi stradali o assembramenti in violazione delle misure minime di prevenzione del contagio.

Sarebbe infatti sufficiente vietare di volta in volta le manifestazioni dei no green pass in modo puntuale e motivato, tanto più che non mancano le buone ragioni a sostegno di un tale diniego: come emerge dalla cronaca degli ultimi mesi, non c’è stata manifestazione in cui non siano state violate le norme per la prevenzione del contagio – ingenerando così un pericolo per l’incolumità pubblica – o non si siano apertamente disattese le prescrizioni delle autorità di pubblica sicurezza ex art. 18, co. 4, Tulps – creando così pure problemi per la sicurezza pubblica. Secondo la stampa, alcuni manifestanti sarebbero arrivati a sfidare sistematicamente le indicazioni delle forze dell’ordine, deviando dai percorsi concordati, sicuri della loro impunità (v. Corriere della Sera, 7 novembre 2021).

Nei casi meno gravi, potrebbe bastare dettare “modalità di tempo e luogo” ai sensi del già menzionato art. 18, co. 4, Tulps (richiamato pure nella “Direttiva Lamorgese”): il che consentirebbe, con decisioni adottate di volta in volta, di alleggerire la pressione sui centri storici e le ricadute negative sulle attività commerciali, evitando che i medesimi soggetti si ritrovino regolarmente ogni settimana a manifestare nella stessa area.

Alla luce di questa situazione, va detto che risulta senz’altro comprensibile il tentativo delle autorità di pubblica sicurezza di ridurre al minimo i motivi di tensione e le occasioni di scontro con i manifestanti; il che spiega forse una certa condiscendenza mostrata rispetto a riunioni palesemente pericolose per l’incolumità pubblica, specie nella fase iniziale delle proteste, quando ancora vigevano regole di contenimento della pandemia ben più restrittive delle attuali. Ma ciò – va ribadito – non può certo portare a limitazioni generalizzate e preventive della libertà di riunione, che contrastano con la Costituzione e finiscono per penalizzare tutti in modo indiscriminato, anche quanti intenderebbero manifestare nel pieno rispetto delle regole. Basti pensare che l’interdizione dei centri cittadini si applicherebbe anche alle manifestazioni di lavoratori e dei sindacati, a quelle dei Fridays for Future per il clima e persino a quelle dei commercianti che volessero protestare contro eventuali provvedimenti del governo penalizzanti per la categoria.

Molto dipenderà dalle scelte puntuali di attuazione della direttiva da parte delle autorità di pubblica sicurezza. Il pericolo è tuttavia che – tra cattiva informazione, manifestanti spesso restii a conformarsi alle regole del confronto democratico e autorità di pubblica sicurezza poco accorte nell’impiego degli strumenti di gestione delle manifestazioni – a farne le spese sia proprio, in ultima istanza, il diritto di tutti di manifestare: la confusione generale sarà davvero l’epitaffio della libertà di riunione, come cantavano i King Crimson?

Please follow and like us:
Pin Share
Condividi!

Lascia un commento

Utilizziamo cookie (tecnici, statistici e di profilazione) per consentire e migliorare l’esperienza di navigazione. Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra cookie policy.  Sei libero di disabilitare i cookie statistici e di profilazione (non quelli tecnici). Abilitandone l’uso, ci aiuti a offrirti una migliore esperienza di navigazione. Cookie policy

Alcuni contenuti non sono disponibili per via delle due preferenze sui cookie!

Questo accade perché la funzionalità/contenuto “%SERVICE_NAME%” impiega cookie che hai scelto di disabilitare. Per porter visualizzare questo contenuto è necessario che tu modifichi le tue preferenze sui cookie: clicca qui per modificare le tue preferenze sui cookie.