di Gloria Scuffia*
Il lavoro di cura familiare è “sostenibile”? Secondo una recente indagine condotta dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), il lavoro di cura non retribuito viene percepito come una esigenza temporanea, destinata ad esaurirsi in un arco di tempo limitato: il lavoro di cura non retribuito vale in Italia 400 miliardi, ed è prevalentemente a carico delle donne. Siamo fra gli ultimi in Europa (Dossier Agenzia ONU – Parità di genere). In effetti, si può sostenere che, in condizioni di “normalità”, il carico del lavoro di cura di un genitore è inversamente proporzionale all’età del figlio: i genitori sembrano riuscire a conciliare il tempo del lavoro con quello della vita personale e relazionale grazie alle c.d. misure di conciliazione, il cui carattere della temporaneità bene si combina con le esigenze transitorie di accudimento della prole (si pensi ai congedi di maternità e paternità, al congedo parentale e al congedo per la malattia del figlio, di cui al d. lgs. n. 151/2001).
In questi termini, il lavoro di cura non retribuito appare “sostenibile”, perché sembra non recare pregiudizio alcuno alla vita lavorativa e a quella personale e relazionale di chi assolve ai compiti di cura. Tuttavia, quando si affronta il tema dell’assistenza familiare, la realtà è ben diversa, perché gli scenari realizzabili sono molto più complessi di quello poc’anzi tratteggiato. Ogni riflessione che sia limitata ai casi definiti “normali” sarebbe pertanto riduttiva.
Questa affermazione induce ad interrogarsi sulla sostenibilità del lavoro di cura familiare in rapporto alla figura del caregiver familiare, descritto dall’art. 1, comma 255, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, come la persona che assiste e si prende cura di un familiare fragile, perché disabile e/o non autosufficiente. Al ricorrere di determinate condizioni, infatti, il lavoro di cura ben può assumere i caratteri della strutturalità, come nel caso dell’assistenza ad un familiare disabile e/o non autosufficiente.
I potenziali connotati di strutturalità del lavoro di cura familiare possono causare gravi e non trascurabili ripercussioni sui diritti fondamentali dei familiari che dedicano, per amore o per necessità, il loro tempo alla cura del prossimo. Infatti, le responsabilità assistenziali possono riflettersi sull’occupazione e sulla retribuzione, sul profilo previdenziale e l’assistenza, nonché sulla salute psicofisica del caregiver, colpendo principalmente il genere femminile. Tali ripercussioni sembrano rimanere spesso invisibili agli occhi dell’opinione pubblica e del legislatore; il che vuol dire privi di un’adeguata ed effettiva protezione, con la conseguenza che appare legittimo interrogarsi, oggi, sulla sostenibilità del lavoro di cura familiare.
Prima di procedere oltre, sembra necessario chiarire il perché si indaghi sulla sostenibilità del carico di cura familiare proprio nel tempo attuale e quale sia il significato da attribuire al concetto di “sostenibilità” ai fini della presente trattazione.
Con riferimento alla prima questione, la nuova sfida sociale che ci invita a riflettere sulla sostenibilità del carico di cura familiare è rappresentata dall’invecchiamento della popolazione, in ragione del rapporto causa-effetto che lo lega alla non autosufficienza. Invecchiare vuol dire andare incontro ad un progressivo decadimento fisico e cognitivo, ragione per cui l’anziano, con l’avanzare dell’età, abbisognerà di un’assistenza sempre più “invasiva” per lo svolgimento delle attività quotidiane. A fronte dell’offerta insufficiente di servizi per la non autosufficienza e la Long-Term Care (LTC), l’“invasività” non riguarderà solamente l’anziano stesso, ma interesserà anche i suoi familiari, sui quali il carico di cura aumenterà non solo da un punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo. Proprio in funzione dell’invasività del carico assistenziale è legittimo domandarsi se, oggi, la cura familiare è “sostenibile”.
Per quanto riguarda la seconda questione, in termini generali con l’espressione “sostenibilità” non ci si riferisce solamente a ciò che è strettamente connesso alla tematica ambientale, contrariamente a quanto si potrebbe essere indotti a sostenere (Groppi T., Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 1/2016, p. 45). La sostenibilità riguarda anche le materie economica e sociale, sul presupposto che tanto le risorse ambientali ed economiche quanto quelle sociali sono limitate. Pertanto, affinché lo sviluppo possa dirsi “sostenibile”, è necessario distribuire saggiamente le risorse.
Chiarito questo ulteriore passaggio, si deve notare che il quesito sulla sostenibilità del lavoro di cura familiare interroga, in particolare, il concetto di “sostenibilità sociale”, di cui appare necessario provare a fornire una definizione, nonostante le relative intrinseche difficoltà.
La “sostenibilità sociale” può essere intesa come la capacità di garantire un completo stato di benessere della persona, realizzabile anche e soprattutto attraverso la rimozione delle diseguaglianze e la promozione della coesione sociale. Se così è, guardando al diritto costituzionale italiano, il concetto di “sostenibilità sociale” sembra essere stato cristallizzato nei principi fondamentali della Costituzione del 1948, laddove la proclamazione dell’inviolabilità dei diritti dell’uomo, il principio di solidarietà e quello di eguaglianza sostanziale, dichiarati agli articoli 2 e 3 comma 2, di fatto confermano la vocazione “future-oriented” della nostra Carta fondamentale (D’Aloia A., Costituzione e protezione delle generazioni future, in Responsabilità verso le generazioni future. Una sfida al diritto all’etica e alla politica, (a cura di) Ciaramelli F., Menga F.G., Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, pp. 300 e 329). Il legislatore è chiamato così ad esercitare il suo potere discrezionale nel perimetro tracciato dai principi fondamentali, segnatamente quello di solidarietà e di eguaglianza sostanziale, che esprimono la vocazione sostenibile della nostra Costituzione. Si può dunque affermare che la Carta fondamentale “è la sede normativa più adeguata per imporre ai decisori politici di tenere in conto le esigenze del futuro” (Groppi T. Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 1/2016, p. 52), affinché – sulla base di una logica solidaristica – possa essere garantita una equa distribuzione delle risorse in funzione del raggiungimento di un generale benessere della persona.
Una volta chiarita la ragione sociologico-demografica che ha determinato una sempre maggiore “invasività” del lavoro di cura familiare a carico dei caregiver e dopo aver definito cosa si intende in questa sede per “sostenibilità” e “sostenibilità sociale”, è possibile riflettere su come il carico di cura familiare stia incidendo sul benessere complessivo delle caregiver familiari, anche alla luce dei percorsi di attuazione della Carta fondamentale che sono stati intrapresi dal legislatore. Si sta consapevolmente declinando la questione al femminile perché, quando si affronta il tema relativo al lavoro di cura familiare, le riflessioni non possono dirsi mature se non viene considerata la prospettiva di genere, essendo l’assistenza familiare, da questo punto di vista, tutt’altro che neutra.
Il lavoro di cura familiare e domestico occupa principalmente il genere femminile (Piccinini F., Lamura G., Socci M., L’impatto della pandemia da Covid-19 sui caregiver informali in Europa, in welforum.it, 21 ottobre 2021) per motivi di natura storico-culturale e, in grande misura, economica. Per molti anni, infatti, le responsabilità all’interno del nucleo familiare venivano divise come segue: l’uomo svolgeva un’attività lavorativa al di fuori delle mura domestiche e contribuiva pertanto in termini economici alla cura della famiglia; la donna dava il proprio apporto svolgendo attività per la cura della casa e dei membri del nucleo familiare. Quale conseguenza di una simile distribuzione dei carichi di cura, la vita della donna si svolgeva all’interno delle mura domestiche, in virtù di quella che veniva considerata la sua “naturale vocazione alla maternità” e alla cura del prossimo (Cartabia M., Donne, famiglia, lavoro: le principali tappe di un’evoluzione in corso, in I diritti delle donne nella Costituzione, (a cura di) Gigante M., Napoli, Editoriale Scientifica, 2007, p. 45).
Guardando alla storia costituzionale italiana, è a partire dal secondo dopoguerra che inizia il lungo cammino di rivendicazione dei diritti delle donne. Viene così intrapreso un percorso volto a portare il loro contributo anche all’esterno della famiglia (Cartabia M. cit. p. 45), come confermato dalla costituzionalizzazione della “questione femminile” – per quel che rileva rispetto al tema dell’assistenza familiare – agli articoli 3 e 37 Cost., seppure secondo differenti approcci.
Da un lato, l’articolo 3 comma 1 Cost., nel proclamare l’eguaglianza formale tra tutti gli individui, impone al legislatore, alla magistratura e, in generale, a tutta la società civile, di ripudiare qualsiasi forma di distinzione fondata sul sesso, stabilendo così la base normativa per garantire la parità dei diritti tra uomini e donne. In aggiunta, poiché la rimozione delle odiose discriminazioni non è sempre perseguibile e realizzabile negando qualsiasi distinzione, l’art. 3 comma 2 Cost., derogando al principio di eguaglianza formale (Bin R., Pitruzzella G., Diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, 2024, p. 403), promuove l’adozione di politiche (le c.d. “azioni positive in favore delle donne”: Tripodina C., Articolo 37, in Commentario breve alla Costituzione, diretto da Bartole S., Bin R., Padova, Cedam, 2008, p. 365) volte a rimuovere quelle situazioni sociali ed economiche di squilibrio, che sono di ostacolo alla parificazione dei generi.
Dall’altro lato, l’articolo 37 Cost. rileva in questa sede nella parte in cui lo stesso dispone che “le condizioni di lavoro [delle donne] devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare”. La disposizione costituzionale, nel tutelare quella che è una vera e propria “specificità del genere femminile”, vale a dire la maternità (Gigante M., Il dibattito costituzionale, in I diritti delle donne, a cura di Gigante M., Napoli, Editoriale Scientifica, 2007, p. 32), ha inteso garantire alla donna la possibilità di poter avere, al contempo, una famiglia e un lavoro al di fuori delle mura domestiche.
Pertanto, volendo impiegare una metafora, gli articoli 3 comma 2 e 37 Cost. rappresentano l’ombrello al di sotto del quale rientrano tutte quelle misure a sostegno della maternità, per mezzo delle quali la donna è riuscita ad affrancarsi dal lavoro domestico e di cura familiare non retribuiti, pur senza rinunciare alla famiglia. In questa prospettiva, si può sostenere che le misure di conciliazione vita-lavoro (con specifico riferimento al congedo di maternità) hanno rappresentato una risposta normativa “sostenibile” al lavoro di cura della prole, perché hanno garantito una progressiva neutralizzazione degli squilibri sociali ed economici che tradizionalmente hanno stigmatizzato l’uomo e la donna, consentendo a quest’ultima di non dover più scegliere – secondo una logica aut aut – tra lavoro e famiglia.
Tuttavia, le considerazioni fino a questo momento avanzate devono essere in parte rivisitate, tenendo in considerazione le esigenze di cura scaturenti da condizioni di disabilità e/o non autosufficienza causate dal progressivo invecchiamento della popolazione. Questo fenomeno ha determinato – come già si è avuto modo di evidenziare – un significativo accrescimento della domanda assistenziale che, a fronte della ridotta offerta di servizi di Long-Term Care, sembra aver determinato – secondo un andamento parabolico – un progressivo ritorno del genere femminile all’interno delle mura domestiche. Che questa forma di diritto diseguale, che trova il proprio fondamento nell’art. 3 comma 2 Cost., abbia prodotto un effetto paradossale, accentuando le vulnerabilità?
Nonostante le donne abbiano rivendicato i propri diritti e, in particolare, quello al lavoro e alla parità di occupazione e di retribuzione (artt. 3 commi 1 e 2 Cost. e 37 Cost.), secondo un recente studio condotto dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), esse continuano a guadagnare meno degli uomini (Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, Rendiconto di genere 2025, Rapporto INPS, 2026, p. 46). Di conseguenza, con specifico riferimento alle esigenze assistenziali correlate alla disabilità e/o alla non autosufficienza, sebbene il legislatore sia intervenuto mediante l’introduzione di misure di conciliazione, di cui possono godere, indistintamente, donne e uomini, purché legati da specifici vincoli di parentela con il familiare fragile (il riferimento va, in particolare, ai permessi retribuiti di cui all’art. 33 comma 3 della L. n. 104/1992 e al congedo straordinario di cui all’art. 42 comma 5 del d. lgs. n. 151/2001), all’emergere di un’esigenza di accudimento di un familiare, le evidenze statistiche parlano chiaro. Esse dimostrano che nella maggior parte dei casi è la donna ad optare per un’occupazione part-time, con effetti negativi sul profilo retributivo e previdenziale della lavoratrice e sui suoi progressi di carriera; nei casi più difficili e desolanti, essa lascia anticipatamente il mercato del lavoro per dedicarsi a tempo pieno alla cura del familiare fragile.
Di qui, è possibile trarre due importanti considerazioni: le donne, oggi come ieri, sono ancora maggiormente impiegate nel lavoro di cura familiare; l’assistenza ad un familiare disabile e/o non autosufficiente appare essere un’esigenza tutt’altro che temporanea se ed in quanto induce il genere femminile occupato a lasciare anticipatamente il proprio lavoro retribuito per dedicarsi a tempo pieno all’assistenza familiare.
Pertanto, volgendo verso la conclusione di questa breve riflessione, si può ritornare alla domanda formulata in apertura: la risposta al quesito “oggi, il lavoro di cura è sostenibile?” non può che essere, allo stato, negativa.
Ritorna allora attuale l’osservazione avanzata da Chiara Tripodina, in commento all’articolo 37 Cost.: “nonostante i passi avanti compiuti, la donna italiana non p[uò] ad oggi dirsi completamente affrancata dal dilemma famiglia o lavoro, essendo ancora carente un’adeguata offerta di servizi per l’infanzia e la cura degli anziani non autosufficienti” (Tripodina C., Articolo 37, cit., p. 363).
Pertanto, la cura familiare può diventare “sostenibile” mediante la previsione e l’effettiva erogazione di servizi in grado di soddisfare l’elevata domanda assistenziale. Infatti, anche il potenziamento dei servizi di supporto alla persona è una forma di distribuzione solidale del carico del lavoro di cura, ferme restando le esigenze di bilanciamento della sostenibilità sociale con quelle della sostenibilità economica, in ragione degli ingenti costi che un simile intervento potrebbe richiedere.
Non solo. Poiché il concetto di sostenibilità si fonda sulla consapevole limitatezza delle risorse disponibili, la cura familiare può ritornare ad essere “sostenibile” anche mediante una equa re-distribuzione delle responsabilità assistenziali tra uomo e donna all’interno della famiglia. In questa direzione, appare, in via preliminare, necessario un maggiore coinvolgimento della figura maschile nella cura del prossimo, che sembra possibile soprattutto attraverso una sua rieducazione alle differenti dimensioni della cura, mediante un percorso volto a promuovere un “modo diverso di pensare” ad essa (Molinier P., Care: prendersi cura. Un lavoro inestimabile, Bergamo, Moretti & Vitali, 2019, p. 13). Del resto, i benefici di un simile intervento non sarebbero di certo privi di rilevanza: se l’uomo, al pari della donna, assumesse su di sé responsabilità assistenziali, il carico del lavoro di cura familiare sarebbe equamente distribuito all’interno della famiglia, con un conseguente appiattimento delle diseguaglianze retributive e previdenziali e una consequenziale ridistribuzione della cura economica e di quella assistenzialista pura.
Nella prospettiva di promuovere una innovativa attuazione dell’art. 37 Cost., la regolazione, da parte del legislatore, di misure volte a garantire un “tempo della cura” ai lavoratori di genere maschile potrebbe rappresentare una risposta concreta? Sebbene una misura di questo tipo possa apparire discriminatoria, è tutto all’opposto: in fondo, assicurare l’adempimento della “essenziale funzione familiare” alle donne potrebbe tradursi anche in questi termini.
* dottoranda in diritto costituzionale, Università di Macerata
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