La Corte Costituzionale può introdurre
con una sentenza il ricorso
diretto di costituzionalità delle leggi?

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di Roberto Bin

I partiti politici, dimostrando una volta di più la loro ignavia, attendono la sentenza della Corte Costituzionale sull’Italicum per capire se è proprio necessario fare una nuova legge per andare alle elezioni. “Che gent’è che par nel duol sì vinta?” chiedeva Dante a Virgilio, contemplando appunto gli ignavi. In altri articoli si sono esposte le ragioni per cui l’attesa che la Corte riscriva l’Italicum sia del tutto indebita, se la Corte mantiene fede alle norme processuali che disciplinano il suo giudizio incidentale sulle leggi (vedi gli scritti di F. FerrariA. Morelli e R. Bin). Ma la pressione che si è accumulata sulla Corte è grande e l’insistenza dei giudici ordinari (ben otto tribunali) è forte. Un’insistenza sbagliata e colpevole, a mio avviso, che suggerisce alla Corte di fare un passo che non può né deve compiere.

In altri Paesi la Costituzione prevede un ricorso diretto di costituzionalità: “chiunque ritenga di essere stato leso dalla pubblica autorità in uno dei suoi diritti fondamentali” può ricorrere al Tribunale federale tedesco (art. 93.4a GG), e una disposizione analoga si trova nella Costituzione spagnola. In Italia no: da noi è previsto che ognuno possa difendere i propri diritti davanti al giudice ordinario e questi, se deve applicare una legge che gli sembra incostituzionale, sospenda il suo giudizio e sollevi la questione davanti alla Corte costituzionale.

È una fortuna per la nostra Corte, perché sia in Germania che in Spagna è dovuta intervenire una legge per consentire alle rispettive Corti, oberate da mille ricorsi, di scegliere in quali casi rispondere (circa l’1%) e in quali no. Lì il meccanismo funziona soprattutto quando sono i partiti o i gruppi sociali organizzati a impugnare in via diretta le leggi appena approvate e “pericolose” per certi principi costituzionali, come per esempio la sovranità del popolo tedesco o la tutela del risparmio.

Non c’è dubbio che nel nostro ordinamento è ben difficile avere una tutela nei confronti di queste leggi, che finiscono quindi in una “zona grigia”, in cui non riesce a penetrare il controllo di costituzionalità. Da noi, al contrario di quanto accadrebbe probabilmente in Germania, nessuno potrebbe chiedere alla Corte se il decreto-legge “salva banche” minacci o meno la tutela del risparmio. E nessuno dovrebbe poter chiedere se una legge elettorale, in vigore ma ancora mai applicata, minacci il diritto elettorale che l’art. 48 Cost. gli garantisce.

L’insistenza degli ignavi e la sollecitazione di giudici poco prudenti (ed evidentemente anche poco preoccupati del mostruoso ritardo della giustizia civile) spinge la Corte verso un baratro. Se davvero la Corte dovesse accettare di pronunciarsi nel merito della legittimità dell’Italicum, a prescindere dal contenuto della decisione che verrebbe assunta, in un baratro finirebbe di certo. L’esigenza di evitare “zone grigie” è certo importante, ma non spetta al giudice che difende la legalità costituzionale inventare una forma di accesso alla propria giurisdizione non prevista dalle norme costituzionali e legislative. È vero, il meccanismo sarebbe formalmente quello di un giudizio incidentale: il giudice ordinario è stato adito infatti in un giudizio sommario promosso con ricorso ex art. 702bis CPC per l’accertamento della violazione del diritto elettorale da parte di una legge che, però, mai è stata ancora applicata e anzi al momento della prima ordinanza (del tribunale di Messina) non era neppure in vigore.

Per agire davanti al giudice bisogna dimostrare di avere un interesse, che si dice debba essere “concreto” e “attuale”, nel senso che senza l’intervento del giudice chi agisce subirebbe un danno, anche se solo potenziale. Proponendo la questione sul Porcellum – poi accolta dalla Corte costituzionale con la sent. 1/2014 – la Corte di cassazione aveva spiegato che “l’espressione del voto – attraverso cui si manifestano la sovranità popolare e la stessa dignità dell’uomo – rappresenta l’oggetto di un diritto inviolabile e ‘permanente’, il cui esercizio da parte dei cittadini può avvenire in qualunque momento e deve esplicarsi secondo modalità conformi alla Costituzione, sicché uno stato  di incertezza al riguardo ne determina  un  pregiudizio  concreto,  come tale  idoneo  a  giustificare  la  sussistenza, in capo ad essi, dell’interesse ad agire per ottenerne  la  rimozione  in  carenza  di ulteriori rimedi, direttamente utilizzabili  con  analoga  efficacia, per la tutela giurisdizionale di quel fondamentale diritto” (Cass. 17 maggio 2013, n. 12060).

Ma questa descrizione si adatta soltanto al diritto di voto? Non potrebbe adattarsi anche al mio diritto alla salute o a quello alla tutela del risparmio? Esiste un motivo per creare un regime giuridico specifico del diritto del voto (diritto fondamentale e inviolabile, diritto permanente che può essere esercitato in ogni momento, diritto la cui violazione non avrebbe altri rimedi) che non si possa comunicare ad altri diritti?

Rispondendo a questi quesiti la Corte costituzionale si troverà di fronte a un bivio importante. La riforma costituzionale bocciata dal recente referendum voleva introdurre molto opportunamente un congegno apposito per le leggi elettorali, la loro impugnabilità diretta da parte delle minoranze parlamentari. Se la riforma fosse stata approvata, la Corte non avrebbe subìto la necessità di scegliere quale strada imboccare: se mantenere la strada codificata dalla Costituzione e dalle leggi e quindi dichiarare inammissibili le questioni di legittimità sull’Italicum; oppure supplire al legislatore (anche costituzionale) trovando un modo per aprire la strada ad un accesso sostanzialmente diretto al giudizio di costituzionalità di leggi non ancora applicate: magari limitando per il momento l’eccezione alle leggi elettorali, ma trovandosi poi inondata di una quantità non prevedibile di eccezioni promosse tramite altrettanti  giudizi di accertamento.

Una prospettiva piuttosto terrificante. Che comporterebbe anche una non meno terrificante incrinatura della legittimazione della Corte. La quale è un giudice, perciò non è eletta dal popolo pur avendo l’autorità di “bocciare” le scelte del legislatore democratico; ma è un giudice se e soltanto resta strettamente legata dalle regole processuali, e queste sono cucite da un filo rosso che lega il principio dell’interesse ad agire davanti a un giudice, la rilevanza della questione di legittimità sorta sulla legge che il giudice deve applicare al suo caso, e il principio per cui la Corte può pronunciarsi soltanto nei limiti della questione prospettata da quel giudice in quel giudizio.

Se non si mantengono saldi questi tre punti di ormeggio la Corte rischia la deriva. Questo è un problema assai più rilevante di quello del merito, cioè della costituzionalità o meno di questa o quella disposizione dell’Italicum.

Spetta alla politica risolvere il problema di quale sarà la legge elettorale vigente in Italia, invece di attendere che sia la Corte a farlo. Davanti alla ignavia della politica, Virgilio suggerirebbe alla Corte quello che rispose a Dante: “non ragioniam di lor, ma guarda e passa”.

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1 commento su “La Corte Costituzionale può introdurre<br> con una sentenza il ricorso <br> diretto di costituzionalità delle leggi?”

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