L’estensione ai diciottenni del diritto di voto per il Senato. Cui prodest?

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di Alessandro Fricano*

Con l’estensione ai diciottenni dell’elettorato attivo per Palazzo Madama, le basi elettorali di ambo i rami del Parlamento non sono mai state così vicine. L’8 luglio il Senato della Repubblica ha approvato in seconda lettura con 178 voti a favore, 15 contrari e 30 astenuti la riforma costituzionale che modifica l’art. 58 della Costituzione, superando così il raggiungimento del venticinquesimo anno di età per la acquisizione del diritto di voto al Senato. Non ha trovato invece riscontro positivo la proposta di abbassare l’età per essere eletti senatori, rendendola omogenea a quella già prevista per la Camera dei Deputati. Per risultare candidati o eletti al Senato occorrerà dunque aver compiuto il quarantesimo anno di età, come stabilito dallo stesso art. 58 Cost. Nel 1948, quando è entrata in vigore la Costituzione repubblicana, essendo prevista la maggiore età al raggiungimento del ventunesimo anno, il dislivello anagrafico tra i votanti delle rispettive camere era di soli quattro anni: ventuno per la Camera e venticinque per il Senato. Con la legge n. 39 del 1975, che ha anticipato il conseguimento della maggiore età a diciotto anni, il distacco tra le due basi elettorali ha raggiunto quota sette anni.

Qualora il quesito referendario – semprecché il referendum fosse promosso dovesse trovare esito positivo, come cambierà la fisionomia del corpo elettorale in vista delle prossime elezioni politiche? Si tratta invero di un’operazione tutt’altro che simbolica. Con riguardo ai numeri, sarebbero circa quattro milioni i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventiquattro anni chiamati alle urne. Guardando da vicino questo dato non passa inosservato neppure l’elemento di genere: più 2,1 milioni sono donne, mentre la componente maschile scende a 1,9 milioni. L’elettorato attivo verrà così esteso a cittadini dotati di un livello reddituale più basso rispetto a quello dei padri o degli stessi venticinquenni. Dalla nuova composizione del corpo elettorale emerge tutta la portata inclusiva della riforma.

Viceversa quali ragioni di fatto o di diritto possono tuttora giustificare una diversa età minima per votare i propri rappresentanti alla Camera o al Senato? Per quale motivo giuridico, o anche solo pratico, il compimento del diciottesimo anno di età viene considerato un requisito necessario e sufficiente per poter eleggere i deputati, mentre per poter scegliere i senatori occorre invece un surplus di maturità? Una differenza che – come segnala Nicola Lupo (Il “mezzo voto” ai cittadini più giovani: un’anomalia da superare quanto prima, in Osservatorio Costituzionale, 2019, fas. 6, p. 72) – «appare, oggi, priva di giustificazioni e senza eguali nelle democrazie contemporanee». Lo stesso ricorda quanto affermato da Hans Kelsen nella sua Teoria generale del diritto e dello Stato del 1941, secondo il quale l’età minima per esercitare il diritto di voto «deve essere la più bassa possibile».

La questione in esame è indissolubilmente legata all’inverno demografico che affligge il bel paese: la crescente denatalità costituisce infatti la ragione primaria a rendere necessario un intervento riformatore. Stupisce che non siano stati proprio i nativi digitali a fare di questa battaglia uno straordinario grimaldello. Tanto più sorprende la diffusa freddezza con cui molti degli stessi fruitori della modifica costituzionale hanno accolto la proposta, ignari di come le politiche occupazionali ed ambientali dipendano dalla qualità della rappresentanza. Una tiepida accoglienza che si accompagna ad un generale disinteresse per la cosa pubblica, salvo occasioni episodiche o residuali. Lo sforzo del Legislatore può quindi interpretarsi nel segno e nello spirito del Next Generation EU. L’intervento di modifica approvato in questa legislatura si muove, forse senza volerlo, nella direzione di una redistribuzione del potere politico potenziale a favore della cd. generazione z. Il “fattore ppp” riconosce ai giovani un ruolo politico che non può prescindere da due elementi: partecipazione e responsabilità, segno di come l’estensione dei diritti debba andare di pari passo con il riconoscimento dei doveri. La funzione sociale degli anziani nulla ha a che vedere con formule oligopolistiche di tipo patriarcale, indegne di una democrazia liberale, in cui la capacità di rappresentare (e dunque di incidere nei processi decisionali) spetti prevalentemente ai cd. boomer, ossia i figli del miracolo economico nati tra il 1946 ed il 1964. La modifica costituzionale va intesa come un risarcimento soltanto parziale ad una generazione costantemente indietro rispetto alla precedente sul fronte dei diritti, nell’auspicio che l’estensione dell’elettorato attivo possa trovare completamento nel diritto di voto anche per gli studenti fuorisede. Potrebbe leggersi quindi come una tappa di quel lento e inesorabile processo di emancipazione costituzionale attraverso cui i giovani conquistano spazi di partecipazione inediti e sempre più ampi. Per questo la riforma costituzionale dovrà essere necessariamente accompagnata da misure educative, specie nelle scuole, volte a stimolare la cittadinanza attiva. Di più difficile realizzazione appare invece la proposta – caldeggiata anche dal segretario dem Enrico Letta – del voto ai sedicenni. In realtà sono diversi gli ordinamenti, europei e non, che hanno abbassato l’età minima prevista per l’elettorato attivo. In Austria e a Malta, ad esempio, è sufficiente il raggiungimento del sedicesimo anno. Mentre in Grecia l’età minima è fissata a diciassette anni. Alcuni Länder della Germania hanno invece esteso ai sedicenni il solo voto per le elezioni locali. In diversi paesi dell’America Latina il voto ai sedicenni è consentito, ma non è ritenuto obbligatorio.

La XVIII legislatura è testimone di un paradosso senza precedenti: dopo aver ristretto il novero degli eletti a seguito della riduzione del numero dei parlamentari, lo stesso Parlamento allarga la platea degli elettori. Se il taglio dei parlamentari traeva la sua forza semantica in un sentimento populista e anticasta, l’estensione del diritto di voto ai diciottenni può invece definirsi una misura espansiva di democrazia, al pari del suffragio universale. Le ragioni di ordine pratico a sostegno della riforma andrebbero individuate dapprima nella volontà di rendere omogenea la base elettorale delle rispettive Camere, e in secondo luogo nel voler favorire la formazione di maggioranze politiche più affini in entrambi i rami del Parlamento. A queste si affiancano ben più nobili ragioni di natura politica, come l’intento di contrastare i livelli esponenziali di astensione tra i giovani e non solo, o di fungere da antidoto al progressivo invecchiamento del corpo elettorale.

Ben altra riflessione riguarda invece il modus operandi adottato in questa legislatura per le riforme costituzionali. Come accaduto per la riduzione del numero dei parlamentari – di cui ancora si attendono invano i correttivi – si procede con microriforme che di fatto non danno l’opportunità di realizzare un dibattito pubblico vero e compiuto sui temi oggetto di revisione. Dopo le clamorose disfatte dei referendum costituzionali del 2006 e del 2016, quella del riformismo mite parrebbe essere l’unica strada percorribile per auspicare un esito confermativo. Tramontata la grande stagione del sensazionalismo costituzionale, l’orizzonte delineato sembra essere quello di tentativi timidi e certamente non di ampio respiro o di sistema. Volendo spezzare una lancia a favore della metodologia prescelta, va riconosciuta una rinnovata centralità del Parlamento nell’elaborazione del testo approvato, dimostrando inaspettate sinergie tra maggioranza e opposizione e fuggendo al contempo tentativi di blindatura o colpi di fiducia. La lunga notte delle riforme sarà forse più breve, almeno stavolta.

* Dottorando in diritto costituzionale presso l’Università degli Studi le Molise 

 

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