Consigli
per l’acconciatura

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di Fabio Ferrari

“Il mio barbiere mi ha chiesto: se si fa una legge sulla pena capitale, per sapere se è costituzionale bisogna prima aspettare che sia applicata la pena di morte e poi, una volta che il condannato è morto, decidere se era o no costituzionale ucciderlo? Mi pare un ottimo esempio”.

Queste parole sono state pronunciate dall’Avv. Lorenzo Acquarone durante l’udienza presso la Corte costituzionale sull’Italicum, il 24 Gennaio 2017. La questione è nota e in questo giornale si è tentato in tutti i modi di metterla in luce (Bin 1,2,3, Morelli, Ferrari): come si è cercato di spiegare in quegli scritti, le regole del processo costituzionale non sembravano consentire alla Corte costituzionale di giudicare la legge elettorale nel merito; i giudici avrebbero, in teoria, potuto e dovuto respingere la questione senza nemmeno preoccuparsi dell’eventuale incostituzionalità della legge elettorale: non certo per negligenza, ma perché qualunque giudice, prima di preoccuparsi della questione centrale della causa, deve verificare se esistano i presupposti “tecnici” per trattarla; il processo è prima di tutto procedura. Il rispetto di quest’ultima è funzionale alla garanzia dei diritti-doveri delle parti e alla credibilità del giudice, nonché ai limiti a cui il suo potere di giudizio deve essere rigorosamente sottoposto.

Ciò ribadito in sintesi, uno (ma non certo l’unico) degli enormi problemi che avrebbero reso inammissibile la questione era rappresentato dal fatto che la legge elettorale Italicum, pur in vigore, non è mai stata applicata. La Corte costituzionale, difatti, può giudicare solo su quesiti concreti, che incidono cioè in modo palpabile sugli interessi delle parti di un processo (Ferrari). Dove stia questa concretezza quando l’oggetto del (si fa per dire) “contendere” è una legge che non ha mai prodotto i propri effetti ce lo dirà, è da sperarlo, la Corte con la motivazione della sentenza. Certo una risposta minimamente credibile non può arrivare dalla boutade dell’Avv. Acquarone (in collaborazione con il proprio barbiere): come si è visto, si è fatto l’esempio della pena di morte, sottolineando che si dovesse aspettare l’applicazione di quella legge per dichiararne l’incostituzionalità… il sistema avrebbe giusto giusto qualche controindicazione umana, prima ancora che giuridica.

L’esempio è suggestivo, non meno però di quanto sia ridicolo.

Se una legge prevedesse la sanzione della pena di morte, il giudice costretto (dalla legge!) ad applicarla al caso concreto sospenderebbe immediatamente il processo, sollevando la questione alla Corte costituzionale, la quale la dichiarerebbe illegittima all’istante. La ghigliottina continuerebbe a dormire sonni tranquilli, nessuno dovrebbe sacrificare la propria vita per consentire alla Corte di fare il proprio mestiere. “Concretezza” della questione, come del tutto evidente, non significa applicazione in senso “letterale”: ciò che si intende è che il quesito sulla costituzionalità di una norma può essere sollevato alla Corte solo se sorto all’interno di un processo tra parti, il quale può essere risolto esclusivamente grazie all’applicazione di quella legge della cui costituzionalità si dubita. Non serve certo l’iperbole – peraltro di cattivo gusto – della pena di morte per comprenderlo: un conto è affermare che una norma possa essere giudicata incostituzionale solo dopo avere prodotto i propri effetti…incostituzionali (e allora a che servirebbe la Corte costituzionale)? Altro è prevedere che l’accesso al giudizio di costituzionalità debba sempre radicato nella concretezza di un processo vero, dove le parti in gioco sono realmente in conflitto tra loro, mettendo così il giudice nella condizione di non poterlo proseguire proprio per il timore di dover applicare una legge contraria a Costituzione, sollevando la questione alla Corte.

Sulla base di questi presupposti: chi può dirsi leso nei propri interessi da una legge – l’Italicum – la quale, per quanto brutta, ad oggi non ha mai nemmeno lontanamente rischiato di torcere un capello a qualcuno? Dove sta l’interesse processuale della parte privata?

Va bene che nelle arringhe tutto o quasi è concesso: però, in contesti istituzionali così importanti, sarebbe forse auspicabile una maggiore prudenza nelle affermazioni, un po’ più di rispetto per il proprio ruolo e per chi si ha di fronte.

In ballo non c’è soltanto la parcella o un pessimo taglio di capelli (con buona pace del barbiere); ma qualcosa di più importante.

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