Referendum Veneto: sentenza sorprendente del tribunale di Venezia

Print Friendly, PDF & Email

di Fabio Ferrari

La saga relativa al referendum Veneto sull’autonomia del prossimo 22 Ottobre si arricchisce di un nuovo tassello giudiziario (Trib. Venezia, Ord. 25 Settembre 2017).Taluni “cittadini elettori” hanno impugnato il decreto di indizione del Referendum, anche in questa occasione in via cautelare, ai fini di bloccare la consultazione.

Motivo? La mancata omogeneità del quesito referendario: «Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?».

L’obiezione ha il suo senso: l’art. 116.3 Cost., come più volte indicato in questo giornale (Bin), prevede la possibilità di intavolare trattative tra Regioni ordinarie e Stato, al fine di concedere ulteriori forme di autonomia alle prime. Su quali materie? È la stessa norma costituzionale a chiarirlo:  giurisdizione di pace, norme generali sull’istruzione, tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali e, in generale, quelle oggetto di competenza concorrente Stato-Regioni ex art. 117.3 Cost.

In linea di principio un elettore potrebbe auspicare maggiore autonomia su una o più di queste materie, ma non su tutte. Come scegliere innanzi ad un tale quesito? Proprio per evitare nodi come questo soccorre l’omogeneità del quesito referendario, principio imposto con rigore dalla Corte costituzionale in lustri di giurisprudenza sul referendum.

Il giudice, con apposita ordinanza, ha però rigettato il ricorso.

L’unico soggetto legittimato a valutare tale dis-omogeneità, si argomenta nell’ordinanza, è la Corte costituzionale; questa, tuttavia, si è già espressa sul punto nella sent. 118/2015, ritenendo legittimo il quesito.

Si tratta però di un abbaglio.

È vero che la Corte valutò la questione due anni fa: ma la domanda allora posta dal ricorrente – cioè dallo Stato – non riguardava l’omogeneità del quesito, bensì il timore che con esso l’elettore potesse fraintendere la reale portata dell’autonomia, immaginando di poter trasferire alle Regioni materie altre rispetto a quelle strettamente previste ex art. 116.3 Cost. Nulla a che vedere, dunque, con la questione qui in esame.

Ancora, il giudice rigetta la domanda per un altro motivo: anche sollevando la questione alla Corte, questa non avrebbe i tempi tecnici per decidere. Tradotto: il referendum si terrà il 22 Ottobre, e difficilmente la Corte potrà pronunciarsi prima di quella data; cosa accadrebbe nel caso di un giudizio “postumo” della Corte, magari di accoglimento della questione circa la non omogeneità del quesito, e dunque con effetti di annullamento…retroattivi, a referendum già avvenuto? Ora, ammesso sia questo un argomento, non è certo il giudice comune a doverlo sviluppare, trattandosi di una questione di esclusiva competenza della Corte costituzionale.

Sotto questi profili, dunque, la motivazione non pare solidissima.

Vi è un altro aspetto problematico che sembra opportuno sottolineare. Trattando del giudizio costituzionale sull’Italicum, si è più volte cercato di spiegare per quale motivo – merito a parte – con tutta probabilità non vi fossero i margini processuali per una decisione della Corte costituzionale (Bin, Ferrari; per una diversa opinione, invece, Mangia). Il rischio, semplificando un po’, era quello di consentire un accesso indiscriminato alla Corte costituzionale, fuori dalle fondamentali regole del processo, con tutte le deleterie conseguenze del caso.

Ebbene, proprio a questo proposito è molto interessante notare cosa accade in questa pronuncia: il ricorrente impugna il decreto di indizione del referendum, per i motivi sopra visti; il giudice, però, ritiene che il vero oggetto della controversia sia la legge della regione Veneto, e sposta – diciamo con disinvoltura – su questa norma l’analisi; il ricorrente, dal canto suo, non sottopone al giudice la necessità di ricorrere alla Corte costituzionale: è il giudice che, conformemente ai suoi poteri, valuta questa possibilità, pur alla fine scartando l’opzione per i motivi sopra visti.

Dove sta il problema? Esattamente qui: in tutta l’argomentazione del giudice, la possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale mediante un’azione di accertamento – nello stile Porcellum-Italicum, tanto per essere chiari – è semplicemente data per scontata. Il giudice spende ben poche parole per giustificare l’interesse ad agire del cittadino-elettore a sottoporgli la questione, chiarendo di voler semplicemente sposare la giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale sul punto. A leggere questa ordinanza sembra cioè pacifico che un qualunque cittadino possa rivolgersi ad un giudice comune per ottenere, mediante un’azione di accertamento, un giudizio della Corte costituzionale sulla legittimità di una legge elettorale, addirittura anche nel caso in cui – come avvenuto qui – la domanda non abbia direttamente questo oggetto: è il giudice, de plano, a ritenere più che plausibile l’eventualità. Peraltro, proprio sforzandosi di seguire il ragionamento del giudice, appare abbastanza singolare affermare, da un lato, che la tutela di diritti soggettivi fondamentali – come il diritto di voto – consente “accessi” quantomeno forzati alla Corte costituzionale; dall’altro, che tale protezione debba però soccombere innanzi ad una valutazione, del tutto discrezionale e impropria da parte del giudice, sui tempi tecnici di giudizio della Corte.

È vero: forse non bisogna esagerare la portata di questa pronuncia, traendone conseguenze “di sistema” eccessive: dopo tutto si tratta “solo” di un’ordinanza di un giudice comune. Ma è altresì innegabile che in natura esiste lo stillicidio, il quale dà luogo talvolta a conseguenze impreviste; e che nell’attività giurisdizionale, la motivazione, il precedente e il loro corretto uso (Ferrari) sono in assoluto la cosa più importante.

Please follow and like us:
Pin Share
Condividi!

Lascia un commento

Utilizziamo cookie (tecnici, statistici e di profilazione) per consentire e migliorare l’esperienza di navigazione. Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra cookie policy.  Sei libero di disabilitare i cookie statistici e di profilazione (non quelli tecnici). Abilitandone l’uso, ci aiuti a offrirti una migliore esperienza di navigazione. Cookie policy

Alcuni contenuti non sono disponibili per via delle due preferenze sui cookie!

Questo accade perché la funzionalità/contenuto “%SERVICE_NAME%” impiega cookie che hai scelto di disabilitare. Per porter visualizzare questo contenuto è necessario che tu modifichi le tue preferenze sui cookie: clicca qui per modificare le tue preferenze sui cookie.