64 o 65? Problemi interpretativi sulle firme necessarie a chiedere il referendum costituzionale

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di Salvatore Curreri

A detta delle cronache parlamentari, lo scorso 18 dicembre 2019 è stata raggiunto il quorum di un quinto dei membri di una camera (nel caso specifico del Senato) che l’art. 138 Cost. richiede perché le leggi di revisione costituzionale siano sottoposte a referendum popolare.

Le stesse cronache parlamentari però divergono sul numero di firme con cui tale quorum coincide: per alcune sessantaquattro, per altre, invece, sessantacinque. Tale differenza discende da due diverse interpretazioni del quorum costituzionale richiesto, su cui non pare ozioso soffermarsi, per le loro ovvie e rilevanti conseguenze politiche.

Secondo la prima interpretazione il Senato è oggi composto da 321 membri: i 315 senatori elettivi di diritto, cui andrebbero aggiunti i cinque senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica e l’unico senatore a vita quale ex Capo dello Stato. Di conseguenza, il quinto sarebbe pari a 64, 2, da arrotondare alla unità immediatamente superiore, e cioè a 65 firme.

Secondo altri, tra cui chi scrive, il quorum va calcolato al momento della consegna delle firme, in base al principio tempus regit actum, in base non ai membri elettivi di diritto del Senato ma a quelli effettivi, i soli materialmente in grado di poter firmare la richiesta di referendum. Diversamente, se si dovesse calcolare il quinto sui membri di diritto anziché su quelli effettivi, esso finirebbe per essere superiore nei casi, come l’attuale, in cui il Senato non è nel suo plenum.

Ad oggi, i senatori elettivi sono 313, due in meno rispetto al totale previsto a causa della morte del sen. Ortolani (22 novembre) e delle dimissioni (2 dicembre) della sen. Tesei per incompatibilità con la carica di Presidente della Regione Umbria. Se a tali 313 senatori si aggiungono i sei a vita, il totale dei membri effettivi è 319, il cui quinto è 63,8, arrotondato alla unità superiore di 64.

Tale conclusione sulla variabilità del quorum in base al numero effettivo dei senatori si espone ovviamente alla conseguenza che esso possa nuovamente aumentare qualora i due senatori mancanti fossero sostituiti prima del deposito delle firme. Si dà il caso, però, che entrambi siano stati eletti in collegi uninominali (Ortolani a Napoli, Tesei a Terni) per cui, per procedere alla loro sostituzione, occorrerà procedere ad elezioni suppletive anziché, più semplicemente e immediatamente, procedere alla proclamazione dei primi dei non eletti delle rispettive liste qualora fossero stati eletti nella parte proporzionale.

Piuttosto, il riferimento al deposito delle firme evoca il tema, correlato, del quando esso vada effettuato. Anche in questo caso si possono formulare due interpretazioni. Secondo la prima il termine di tre mesi previsto dall’art. 138 Cost. per la raccolta delle firme va interamente rispettato, per cui le firme andrebbero depositate dopo il decorso del termine ultimo per la loro raccolta, scadente il prossimo 12 gennaio, a tre mesi esatti dalla approvazione in quarta lettura della riforma. Di conseguenza, in attesa di tale termine, le firme depositate potrebbero essere anche ritirate, come pare qualcuno dei sottoscrittori stia meditando di fare. Secondo altra interpretazione, più condivisibile, quello dei tre mesi previsto in Costituzione è il termine massimo entro cui le firme possono essere raccolte e depositate, per cui, una volta raggiunto il quorum, esse potrebbero essere subito presentate, senza ovviamente poter essere più ritirate.

Come accennato, tale soluzione pare più conforme alla lettera ed alla ratio dell’art. 138 Cost. secondo cui occorre far domanda di referendum popolare “entro tre mesi” e non attendere fino a tre mesi per la loro presentazione. Lo stesso art. 6 della l. 352/1970, del resto, prevede che le sottoscrizioni dei richiedenti il referendum “autenticate dalla segreteria della Camera cui appartengono” siano depositate senza che sia specificata l’attesa di alcun termine.

In conclusione, una volta raggiunto il quorum di un quinto dei membri dei senatori, pari a sessantaquattro senatori, i delegati designati dai richiedenti potrebbero subito depositare la richiesta di referendum presso la cancelleria della Corte di cassazione.

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