La riduzione del numero dei parlamentari: tra fedeltà e realtà

Print Friendly, PDF & Email

di Luana Leo

Il 20 e il 21 settembre gli italiani saranno chiamati alle urne per decidere se consolidare o meno la riduzione del numero dei parlamentari e di conseguenza porre fine ad una delle riforme costituzionali più travagliate di sempre. Una riforma costituzionale che punta sulla revisione puntuale, confinando così la prospettiva dalle “ampie vedute” che, pur essendo caratterizzata da un’elevata aspettativa, risulta poco credile agli occhi della gente comune. Il costituzionalista, prima di esprimersi definitivamente sulla tematica con un secco “si” o “no”, ha il dovere di riflettere su quelli che potrebbero essere gli effetti discendenti dalla suddetta riforma e sulla nocività degli stessi. A prescindere dalla perplessità sollevate circa un’eventuale illegittimità costituzionale, tale riforma si presenta piuttosto minacciosa ai fini dell’organizzazione e del funzionamento delle Camere.

Sotto il profilo dell’organizzazione delle Camere, la composizione delle commissioni parlamentari permanenti desta notevole preoccupazione. Allo stato attuale, le commissioni parlamentari sono composte da 42-47 membri alla Camera e da 21-26 esponenti al Senato. Applicando alla lettera quanto indicato nella proposta di legge AC 1585 (una riduzione del 36%), si costituirebbero commissioni parlamentari articolate da 26-36 esponenti alla Camera e da 13-16 componenti al Senato. Una configurazione simile darebbe luogo a ingenti danni. In primo luogo, si assisterebbe all’omessa rappresentanza in Commissione di tutti quei gruppi politici caratterizzati da un numero di membri inferiore a quello delle Commissioni. In particolare, ai gruppi politici di opposizione sarebbe preclusa l’attuazione delle proprie funzioni informative, ispettive e di controllo. Sul punto, si è parlato di una potenziale incorporazione (e/o fusione) delle commissioni parlamentari permanenti quale soluzione alla problematica appena segnalata. Un’opzione del genere, per quanto allettante, non sembra trovare accoglimento in quanto incrementerebbe la mole di lavoro del singolo esponente, tale da comportare un aumento dei membri stessi. Tale alternativa, altresì, sarebbe efficace esclusivamente nei confronti di commissioni dotate di competenze simili e laddove l’operazione venisse realizzata da parte di entrambe le Camere congiuntamente (trattasi, dunque, di una prospettiva irrealizzabile).

La questione delle commissioni parlamentari, così come quella della durata temporale dei lavori parlamentari che come tutti gli effetti sul funzionamento delle Camere è connotata da vaghezza e genericità, accresce il senso di diffidenza sulla suddetta riforma che sembra incidere fortemente in termini di democrazia. La riforma in esame, infatti, diminuendo gli spazi della rappresentanza, compromette la democrazia come espressione del conflitto e del pluralismo. Pur presentandosi sulla scena come “innovatrice”, la riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari apporta delle modifiche che allo stato attuale sembrano poco chiare.

A tal proposito, appare opportuno mettere in luce un dato di fatto: non tutte le modifiche sono fattibili. Certamente, il quesito a cui gli italiani saranno tenuti a rispondere presenterà una veste lineare e convincente. Il problema si riscontra solo una volta studiata la riforma. Gli argomenti avanzati a sostegno della riforma, quali i costi della politica e l’agilità delle Camere, perdono valore non solo di fronte agli effetti derivanti sul piano dell’organizzazione e del funzionamento delle Camere, ma soprattutto innanzi alla Costituzione. Il dilemma è il seguente: vale la pena pregiudicare la “sacralità” della Legge Fondamentale in nome di una riduzione dei costi irrisoria e di benefici attaccati al filo della speranza? La risposta del costituzionalista è scontata. Occorre però non sottovalutare la modernità dei tempi e le relative esigenze. Una modifica potrebbe ritenersi concretizzabile soltanto se condivisa da tutti. La riforma costituzionale avente ad oggetto la modifica degli art. 56, 57 e 59 della Costituzione, è il frutto di un’improvvisazione irresponsabile e poco attenta alla tradizione.

 

Please follow and like us:
Pin Share
Condividi!

Lascia un commento

Utilizziamo cookie (tecnici, statistici e di profilazione) per consentire e migliorare l’esperienza di navigazione. Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra cookie policy.  Sei libero di disabilitare i cookie statistici e di profilazione (non quelli tecnici). Abilitandone l’uso, ci aiuti a offrirti una migliore esperienza di navigazione. Cookie policy

Alcuni contenuti non sono disponibili per via delle due preferenze sui cookie!

Questo accade perché la funzionalità/contenuto “%SERVICE_NAME%” impiega cookie che hai scelto di disabilitare. Per porter visualizzare questo contenuto è necessario che tu modifichi le tue preferenze sui cookie: clicca qui per modificare le tue preferenze sui cookie.