Il rischio di trascinare il sistema delle garanzie nella contesa politica

di Marco Ladu

L’altro ieri la Camera ha approvato in via definitiva la nuova legge elettorale. Ieri mattina il Presidente della Corte costituzionale, Giovanni Amoroso, intervistato dal Corriere della Sera, ha prospettato la possibilità di un dimezzamento dei tempi di un eventuale giudizio di legittimità costituzionale sulla legge, così da consentire alla Consulta di pronunciarsi prima delle elezioni, anche nell’ipotesi di uno scioglimento anticipato delle Camere. Ieri sera, infine, il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge elettorale e, in effetti, non ci si aspettava di certo un suo rinvio alle Camere.

La successione di questi atti, concentrata nello spazio di poche ore, e il loro contenuto inducono però a prospettare un quadro istituzionale non proprio rassicurante.

La Corte costituzionale, come è noto, non esercita un controllo preventivo di legittimità costituzionale. Ciò vale, naturalmente, anche per la legge elettorale, che da sempre ha una spiccatissima caratura politica e che, dal punto di vista tecnico, è una legge ordinaria. La relativa disciplina è dunque rimessa al legislatore ordinario e, politicamente, alla maggioranza in grado di approvarla. Così è stato, del resto, negli ultimi trent’anni per qualsiasi maggioranza che abbia approvato una legge elettorale, piegandola più o meno smaccatamente a proprio vantaggio.

Nel merito del procedimento, affinché la Consulta possa pronunciarsi, occorre anzitutto che la legge entri in vigore (e questo accadrà decorso il consueto periodo di vacatio legis), che venga instaurato un giudizio dinanzi a un giudice comune, a seguito di un ricorso, e che quest’ultimo ritenga la questione rilevante e non manifestamente infondata, disponendone con ordinanza la rimessione alla Corte costituzionale. Il Presidente della Corte si è dunque espresso con notevole tempestività sull’eventuale dimezzamento dei termini; ma, allo stato, la legge non è ancora entrata in vigore e, prima ancora di discutere dei tempi del giudizio costituzionale, occorre che una questione venga effettivamente sollevata e giunga alla Corte. C’è poi un particolare tutt’altro che secondario. Il mandato del Presidente Amoroso terminerà il prossimo 13 novembre. Non sarà dunque lui a occuparsi, per quanto di competenza, della questione sulla nuova legge elettorale. La Corte, infine, non è un soggetto monocratico e monolitico; pertanto, su una questione tanto delicata il Collegio potrebbe dividersi, a partire dai profili processuali e fino, naturalmente, al merito della questione, sempre più “politica” e sempre meno “tecnica”.

Proprio per questo sorprende che si anticipino pubblicamente non soltanto i possibili tempi del giudizio, ma anche che si ricordi come la giurisprudenza della Corte sia già delineata, nelle sue «linee guida» (espressione che, si spera, sia frutto di interpolazione a livello giornalistico e nulla più), dalle decisioni del 2014 (sentenza n. 1) e del 2017 (sentenza n. 35). Il rischio è di trascinare la Corte dentro una contesa politica prima ancora che essa sia formalmente investita della questione e, insieme, di caricare il suo futuro Presidente e l’intero Collegio di un’aspettativa che non dovrebbe esistere.

Nelle stesse ore il Quirinale ha scelto una promulgazione rapidissima. Anche questa, naturalmente, è una scelta pienamente compresa nelle prerogative presidenziali. Il risultato complessivo è però quantomeno singolare perché il presidio preventivo affidato al Capo dello Stato non ha condotto a un rinvio alle Camere, mentre il controllo che può svolgersi soltanto successivamente viene già proiettato pubblicamente verso il voto.

Ed è qui che si intravede un cortocircuito. Le dichiarazioni del Presidente della Corte potrebbero infatti indurre la maggioranza, qualora percepisse il giudizio della Consulta come una corsa contro il tempo, a reagire sul terreno politico, accelerando verso elezioni anticipate per arrivare alle urne prima della decisione. A quel punto, il calendario elettorale e quello della giustizia costituzionale finirebbero inevitabilmente per condizionarsi a vicenda.

È precisamente ciò che dovrebbe essere evitato. Non conviene a nessuno trasformare le istituzioni di garanzia in protagoniste, reali o apparenti, della partita politica sulla legge elettorale. Non conviene al Quirinale, non conviene alla Corte e non conviene, soprattutto, alla credibilità del sistema delle garanzie costituzionali.

Non occorre evocare accordi o retroscena dei quali non possiamo conoscere l’esistenza. È già abbastanza preoccupante ciò che accade alla luce del sole.

Sul fondo resta, semmai, un problema più antico e cioè l’abitudine delle maggioranze a considerare la legge elettorale come terreno della propria contingente disponibilità politica, salvo poi affidare alla Corte costituzionale il compito di ricondurla, a posteriori, entro i confini della Costituzione. Quando la politica rinuncia all’autolimite e le istituzioni di garanzia rinunciano a esercitare i poteri formali per inseguirla, il rischio è che ciascuna finisca per perdere qualcosa del proprio ruolo.

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