di Alessandro Lauro
In questi giorni in cui si affilano le armi contro la nuova legge n. 180 del 2026 che ha riformato il sistema elettorale, è bene provare a rileggere, parola per parola, la Costituzione, per capire quanto poco il legislatore ne abbia tenuto in considerazione le previsioni, malgrado l’apparente ossequio.
Per i tecnici può sembrare superfluo, eppure ripercorrere qualche articolo può essere assai utile.
C’è il secondo comma dell’art. 48, il grimaldello che ha consentito nel 2013 alla Cassazione di sollevare la prima questione di legittimità sul sistema elettorale “Porcellum”, che notoriamente predica: Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
Poi c’è l’art. 51, primo comma: Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Sarebbe fuorviante interpretare le “condizioni di eguaglianza” qui indicate come facenti esclusivo riferimento alla parità di genere. Di questa, più specificamente, si occupa il secondo periodo.
Condizioni di eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive significa che, data una carica elettiva, si compete per quella carica con le stesse regole. Non può esserci chi parte legislativamente avvantaggiato e chi no: all’epoca dei Costituenti si pensava probabilmente al censo, al livello di istruzione, a requisiti di carattere personale che potevano includere o escludere dalla competizione. Ma è evidente che non si pensava certo che l’uguaglianza si arrestasse alle soglie del sistema elettorale: è tutta la competizione che deve svolgersi secondo uguaglianza. Altrimenti, cosa ce ne faremmo del metodo democratico predicato all’art. 49?
Bisognerebbe chiedersi se la nuova legge garantisce queste condizioni di eguaglianza. E, francamente, sembra facile rispondere che non è così.
Lasciamo da parte l’innalzamento delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste, di per sé abbastanza flagrante; concentriamoci piuttosto sulla competizione che i candidati alla carica di parlamentare dovranno sostenere per ottenere il voto dei cittadini.
Ci si accorge agilmente che il sistema congegnato crea “classi di candidati” diversificate: ci sono i candidati nel listino (che saranno eletti solo per i vincitori, 42% permettendo), ci sono i capilista bloccati (sia per i vincitori che per i perdenti) e poi ci sono i “candidati semplici”.
C’è chi deve conquistarsi i voti sul campo, strappandoli agli avversari, ma anche accaparrandosi preferenze in una competizione tutta interna alle singole liste. E c’è chi non deve nemmeno presentarsi agli elettori, ma solo alla direzione del partito, perché tanto sarà eletto comunque.
È questo un accesso in condizioni di eguaglianza? Non sembrerebbe proprio e se si rileggono altri passaggi della Costituzione ci si accorge che queste “condizioni di eguaglianza” sorreggono altri principi fondamentali.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, dice l’art. 56. L’art. 58 è ancora più attento ad “individualizzare” la questione: i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto. Le condizioni di eguaglianza che la legge (anche e soprattutto la legge elettorale) deve garantire sono funzionalizzate a che il suffragio resti pur sempre diretto, che i parlamentari godano del supporto e dell’indicazione degli elettori. Solo in questo modo viene a crearsi realmente quel rapporto rappresentativo che lega i membri delle Camere alla Nazione (art. 67 Cost.). Solo così, peraltro, si giustificano quelle deroghe al diritto comune di cui beneficiano i parlamentari (art. 68 Cost.).
In un recente filone giurisprudenziale, la Corte costituzionale ha chiarito che l’insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari si ricollega alla necessità che costoro spieghino e rendano conto ai loro elettori di quanto fatto durante il mandato parlamentare (cfr. sent. n. 19 del 2026 e n. 165 del 2026). Un “rendere conto” (in inglese “to be accountable”, da cui accountability) che serve – ovviamente – in funzione elettorale: rendo conto e spiego per vedermi confermata la fiducia degli elettori.
In quelle “condizioni di eguaglianza” per accedere e rimanere nella competizione si radica e si cimenta un intero e complesso status di parlamentare, che non può essere conquistato in maniera differenziata, a seconda di scelte rimesse alle dirigenze di partito. A parte i senatori a vita (per esplicita previsione costituzionale), tutti gli altri dovrebbero egualmente tornare o presentarsi innanzi ai cittadini per chiedere e ottenerne il supporto.
Non sfugge che la sent. n. 35 del 2017 (pronunciandosi sullo specifico sistema allora sotto scrutinio) fece salvi i capilista bloccati, ritenendoli espressione della funzione assegnata ai partiti dall’art. 49 Cost. Ma, forse, quella affermazione necessita di essere rimeditata, alla luce non solo dell’art. 48 (all’epoca invocato, perché si impediva all’elettore una scelta piena, in un sistema che prevedeva le preferenze per tutti i non capilista), ma dell’art. 51 e di tutta quella impalcatura, disegnata dalla Costituzione, che sta alla base della democrazia rappresentativa e che, a dire il vero, non sembra bisognosa di così grandi spiegazioni.
A ben guardare, l’art. 48 e l’art. 51 si rispecchiano l’un l’altro: le qualità costituzionali del diritto di voto (l’uguaglianza, la libertà, la personalità) non possono sussistere se le condizioni della competizione sono falsate in partenza. E non c’è deroga che tenga: se i deputati e i senatori devono essere eletti direttamente dai cittadini, devono essere eletti tutti secondo le stesse regole. Inutile peraltro appellarsi ad argomenti comparatistici: nessun sistema, nemmeno quelli misti (come in Germania, dove misto è il sistema di designazione individuale, non il calcolo del risultato complessivo), distingue fra elezioni certe (listini, capilista) e incerte (candidati semplici). Tutti partecipano alla competizione e tutti, o in un collegio o in una circoscrizione plurinominale, si mettono in gioco per ricevere il voto dei cittadini.
Il tutto con buona pace dei partiti, a cui, a dire il vero, nulla si toglie, dato che restano pur sempre i soggetti che presentano le liste elettorali e dunque selezionano le candidature. Del resto, se il suffragio non può che essere diretto, cioè proveniente dagli elettori e non intermediato da scelte altrui, si tratta di un compito più che sufficiente a soddisfarne il ruolo.
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