La città sotto osservazione. Videosorveglianza, sicurezza urbana e diritti fondamentali

di Giuseppe Tropea 

Il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 23 settembre 2026, relativo al sistema di videosorveglianza del Comune di Arvier, offre l’occasione per tornare su alcune questioni che, pur muovendo dalla disciplina della protezione dei dati personali, investono più in generale il rapporto tra sicurezza urbana, potere amministrativo e libertà individuali. Questioni che assumono un significato particolare nell’attuale contesto di progressiva digitalizzazione delle città, nel quale le tecnologie di sorveglianza tendono a divenire strumenti ordinari di governo del territorio.

La vicenda trae origine dal reclamo di una cittadina che lamentava come una telecamera installata dal Comune sulla pubblica via riprendesse anche la propria abitazione. L’amministrazione aveva giustificato l’impianto richiamando una pluralità di finalità: controllo dei parcheggi, regolazione della viabilità, tutela del patrimonio pubblico, protezione civile e, più in generale, sicurezza del territorio.

Il Garante ha tuttavia ritenuto che tali finalità, per quanto astrattamente riconducibili a interessi pubblici, non potessero legittimare automaticamente il trattamento dei dati personali, in assenza di una base giuridica sufficientemente chiara, precisa e prevedibile. Ha inoltre accertato la violazione dei principi di minimizzazione dei dati e di protezione fin dalla progettazione, oltre a carenze relative agli obblighi di trasparenza e alla valutazione d’impatto. Particolarmente significativa è la circostanza che il Comune, soltanto dopo l’avvio dell’istruttoria, abbia provveduto a oscurare digitalmente la porzione dell’immagine corrispondente all’abitazione privata: una soluzione tecnicamente praticabile che avrebbe dovuto essere adottata sin dall’origine.

Un primo profilo di interesse della pronuncia riguarda il principio di legalità dell’azione amministrativa. Il Garante esclude che il generico richiamo alle competenze comunali, contenuto negli artt. 13, 50 e 107 del testo unico degli enti locali, possa costituire una base giuridica adeguata per trattamenti di dati personali mediante dispositivi video. Analogamente, la disciplina regionale relativa al finanziamento di sistemi integrati di sicurezza non può essere confusa con una disposizione che autorizzi specifiche attività di trattamento.

La distinzione è tutt’altro che secondaria. L’attribuzione di una funzione amministrativa non comporta l’indifferenziata disponibilità di qualsiasi strumento tecnologico astrattamente idoneo a perseguirla. Occorre, piuttosto, verificare che le modalità concrete di esercizio del potere trovino un fondamento normativo adeguato, soprattutto quando incidono su diritti fondamentali.

Merita di essere sottolineato che il Garante non contesta in sé la finalità di sicurezza urbana, anche in considerazione delle peculiarità dell’ordinamento valdostano, ma censura l’indeterminatezza delle ulteriori finalità amministrative e l’inadeguatezza delle basi giuridiche invocate per sostenerle.

Si tratta di una precisazione importante, alla luce della progressiva dilatazione della nozione di sicurezza urbana. Quest’ultima, da tradizionale funzione di prevenzione dei pericoli per l’ordine pubblico, è divenuta una categoria sempre più ampia, capace di ricomprendere fenomeni eterogenei, dalla tutela del decoro alla gestione della marginalità sociale, dal controllo della mobilità alla prevenzione di comportamenti ritenuti indesiderabili.

Una dilatazione che, se da un lato riflette la crescente complessità delle domande di sicurezza espresse dalle comunità locali, dall’altro rischia di trasformare una finalità amministrativa in una sorta di clausola generale di legittimazione del potere. Sotto questo profilo, il provvedimento appare condivisibile proprio perché riafferma la necessità di distinguere le differenti finalità del trattamento e di ricondurle a specifiche basi giuridiche. La sicurezza integrata, in altri termini, non può diventare un contenitore indistinto nel quale far confluire ogni attività di osservazione e controllo del territorio.

Un secondo profilo riguarda la progressiva trasformazione della città in uno spazio di sorveglianza. L’impiego delle nuove tecnologie nel governo urbano segna un passaggio qualitativo rispetto ai tradizionali strumenti di controllo. Non si tratta più soltanto di osservare determinati luoghi o prevenire specifici comportamenti illeciti. La raccolta sistematica di informazioni, la loro possibile integrazione e la crescente capacità di elaborazione dei dati tendono a configurare un modello di amministrazione nel quale la conoscenza tecnologica del territorio diviene essa stessa una modalità di esercizio del potere.

Il paradigma panottico, fondato sulla possibilità di essere costantemente osservati, si rinnova attraverso dispositivi digitali diffusi, meno visibili e potenzialmente più penetranti. La città intelligente rischia così di coincidere, almeno in una delle sue possibili declinazioni, con una città integralmente leggibile, misurabile e controllabile.

Naturalmente, sarebbe improprio ricondurre il caso di Arvier a un sistema avanzato di sorveglianza algoritmica. La vicenda riguarda un impianto di videosorveglianza tradizionale. Essa è tuttavia indicativa di una tendenza più generale: la progressiva normalizzazione del controllo tecnologico come componente ordinaria dell’amministrazione urbana.

In questo senso, il principio di protezione dei dati fin dalla progettazione acquista una portata che va oltre la dimensione strettamente tecnica. Non è sufficiente che l’amministrazione intervenga successivamente per correggere gli effetti di una sorveglianza eccessiva; occorre che la tutela dei diritti sia incorporata nelle scelte iniziali di organizzazione e configurazione del sistema. La disponibilità della tecnologia, insomma, non può precedere e condizionare la definizione dei suoi limiti giuridici.

Ma è proprio a questo punto che si manifesta un problema ulteriore: la tutela della riservatezza è necessaria, ma non esaurisce la questione costituzionale della sicurezza urbana. Il rischio è che la riflessione giuridica finisca per concentrarsi esclusivamente sulla liceità del trattamento, sulla proporzionalità delle riprese, sui tempi di conservazione delle immagini e sugli obblighi informativi, lasciando sullo sfondo la domanda relativa al modello di città che tali dispositivi contribuiscono a costruire.

Una videosorveglianza rispettosa del GDPR non è necessariamente, per ciò solo, espressione di una politica urbana costituzionalmente adeguata. La correttezza delle modalità di trattamento non esaurisce infatti il problema delle finalità complessive dell’intervento pubblico, né quello delle sue conseguenze sulla qualità democratica dello spazio urbano.

La città non è un semplice contenitore fisico delle attività umane, né un oggetto neutrale della regolazione amministrativa. È uno spazio nel quale si producono e si riproducono rapporti di potere, diseguaglianze, processi di inclusione ed esclusione. È, soprattutto, il luogo nel quale l’universalismo dei diritti proclamati dall’ordinamento si misura concretamente con la selettività delle pratiche amministrative.

Da questa prospettiva emerge un possibile punto di convergenza tra la città che si rigenera, quella che si valorizza economicamente e quella che si sorveglia. In tutti e tre i casi, il rischio è che lo spazio urbano venga progressivamente organizzato secondo criteri di funzionalità, efficienza, attrattività e controllo, mentre arretrano le esigenze di inclusione sociale, partecipazione democratica ed eguaglianza sostanziale.

La sicurezza urbana può così diventare uno strumento di governo dell’alterità, attraverso dispositivi di selezione delle presenze e degli usi dello spazio pubblico. La videosorveglianza, naturalmente, non determina di per sé fenomeni di esclusione. Può rappresentare uno strumento legittimo e, in determinate circostanze, necessario di protezione delle persone e dei beni. Ma quando viene inserita in una più ampia strategia di governo dello spazio urbano, può contribuire a consolidare una rappresentazione della città nella quale la differenza sociale viene percepita prevalentemente come fattore di rischio e la presenza nello spazio pubblico come comportamento da monitorare.

Il problema, allora, non riguarda soltanto chi viene ripreso, ma anche quali luoghi vengono sorvegliati, quali comportamenti vengono considerati sospetti e quali forme di socialità vengono implicitamente scoraggiate.

In questa prospettiva, la protezione dei dati personali e il diritto alla città rappresentano due differenti livelli di garanzia. La prima pone limiti giuridici all’acquisizione e all’utilizzazione delle informazioni; il secondo consente di interrogare criticamente le finalità delle politiche urbane e la loro capacità di realizzare una convivenza effettivamente inclusiva.

Il rapporto tra sicurezza e libertà non può essere ricostruito esclusivamente secondo uno schema oppositivo, nel quale l’incremento dell’una comporti necessariamente la compressione dell’altra. La sicurezza può infatti rappresentare una condizione materiale per l’effettivo esercizio dei diritti. Ma ciò presuppone una concezione coerente con i principi del costituzionalismo sociale: una sicurezza che non si esaurisca nella prevenzione dei comportamenti devianti o nella neutralizzazione dei rischi, ma che comprenda la rimozione delle condizioni di marginalità, la qualità dei servizi pubblici, l’accessibilità degli spazi e la possibilità di partecipare alla vita collettiva.

Una città sicura, in altri termini, non è necessariamente quella nella quale ogni comportamento risulta osservabile. È piuttosto una città nella quale le persone possono esercitare concretamente le proprie libertà, accedere ai servizi, utilizzare gli spazi comuni e partecipare alla costruzione delle decisioni che riguardano la vita collettiva.

Non si tratta, dunque, di negare l’utilità degli strumenti tecnologici, ma di comprendere entro quale quadro istituzionale e costituzionale essi vengano impiegati e quali siano le effettive possibilità di controllo democratico sulle scelte che ne determinano l’utilizzazione. Da questo punto di vista, il provvedimento del Garante presenta anche un’importante dimensione organizzativa. Esso non si limita a censurare la singola telecamera, ma richiama l’amministrazione alla necessità di verificare la liceità dei diversi trattamenti e di adeguare complessivamente il sistema di videosorveglianza. Ne emerge una concezione della protezione dei dati personali come componente strutturale della buona amministrazione, e non come mero adempimento formale successivo all’introduzione della tecnologia.

Resta, tuttavia, una questione di fondo. Il diritto alla protezione dei dati personali opera prevalentemente come limite al potere di osservazione. Il diritto alla città, inteso nella sua dimensione costituzionale e critica, pone invece una domanda più radicale: quale spazio urbano vogliamo costruire e quale ruolo devono assumere le istituzioni pubbliche nella sua organizzazione?

Il primo impedisce che l’amministrazione veda più di quanto le sia consentito. Il secondo sollecita una riflessione sulle ragioni per le quali l’amministrazione ritiene necessario vedere, sulle alternative disponibili e sugli effetti che le sue scelte producono sulle condizioni materiali della cittadinanza.

Il provvedimento del Garante costituisce, dunque, un importante richiamo alla legalità e alla proporzionalità dell’azione amministrativa. Ma la sua lezione più interessante, se letta alla luce delle trasformazioni contemporanee della sicurezza urbana, consiste forse nel ricordarci che la tecnologia non è mai completamente neutrale rispetto all’esercizio del potere. La questione decisiva non è soltanto se una telecamera possa legittimamente riprendere una strada, un parcheggio o la facciata di un’abitazione. È anche se la progressiva estensione dello sguardo amministrativo contribuisca a costruire una città più libera e inclusiva oppure una città nella quale la sicurezza divenga il linguaggio attraverso cui si normalizzano nuove forme di controllo e di selezione sociale.

In definitiva, il diritto alla privacy ci protegge da una città che vede troppo; il diritto alla città ci invita a chiederci se, mentre tutto viene osservato, non si finisca per perdere di vista proprio ciò che dovrebbe essere maggiormente tutelato: la libertà di abitare, condividere e trasformare democraticamente lo spazio urbano.

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