«Lanciami le componenti!» anche al Senato: riflessioni e dubbi sul parere della Giunta

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di Gabriele Maestri

Adelante con juicio. Si può riassumere così il parere votato (si suppone a maggioranza) dalla Giunta per il regolamento del Senato sulla possibilità di formare componenti politiche nel gruppo misto anche a Palazzo Madama. Ci sono volute ben quattro sedute della Giunta per il regolamento del Senato, con un percorso iniziato addirittura lo scorso anno (2 dicembre 2020, 27 gennaio, 17 marzo e, appunto, 11 maggio 2021), per arrivare a una decisione sul punto, di fronte alle numerose richieste di formare delle componenti – praticamente non normate nel regolamento del Senato – e nella necessità di adottare una linea definita, senza dover adottare al momento una modifica puntuale del regolamento stesso (se ne riparlerà, probabilmente, quando si dovrà rimettere mano al testo in vista della prossima legislatura, dopo la riduzione del numero dei parlamentari).

Mentre si scrive non è ancora disponibile il resoconto sommario dell’ultima seduta, dunque non si conosce il contenuto della discussione sul parere approvato. Questo, però, è già noto perché è stato letto in aula dalla presidente Maria Elisabetta Alberti nella seduta del 18 maggio, e si trova per intero nel resoconto stenografico.

Il parere recita così: «Tenuto conto della disciplina prevista per i Gruppi parlamentari dall’articolo 14, comma 4, terzo periodo, del Regolamento, è consentita la costituzione di componenti politiche all’interno del Gruppo Misto purché rappresentino partiti o movimenti politici che abbiano presentato con il proprio contrassegno, da soli o collegati, candidati alle ultime elezioni nazionali. I senatori che intendono costituire una componente politica all’interno del Gruppo Misto devono essere autorizzati a rappresentare il partito o movimento politico detentore del contrassegno presentato alle elezioni, mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di tale formazione politica».

Il parere si esprime anche sulla possibilità di esprimere dichiarazioni di voto in dissenso rispetto alle indicazioni del gruppo misto, visto che le richieste di dare voce a quei dissensi sono aumentate di pari passo con l’affollamento del gruppo misto, sempre più disomogeneo. Si tratta di un punto molto delicato, su cui sarà opportuno tornare (anche perché ha causato la protesta della compagine senatoriale di L’alternativa c’è, con tanto di occupazione dell’aula); tornando però alla questione delle componenti del gruppo misto, sembra che la lunga discussione abbia prodotto una soluzione “minima”, che regola in via convenzionale ciò che non è previsto a chiare lettere dal regolamento del Senato (che cita le componenti solo all’art. 156-bis, circa la possibilità di presentare ogni mese una sola interpellanza con procedimento abbreviato). L’accordo che emerge dal parere votato dalla Giunta pare voler conservare anche per le componenti l’orientamento restrittivo introdotto dalle modifiche regolamentari approvate alla fine del 2017, in materia di formazione dei gruppi parlamentari. Come aveva ricordato qui Salvatore Curreri, quell’intervento aveva lo scopo di scoraggiare la frammentazione: ora possono nascere solo gruppi di almeno dieci membri – al di là del gruppo di almeno cinque persone riferito alle minoranze linguistiche – che rappresentino un partito o comunque una lista che abbia presentato candidature alle elezioni del Senato con un proprio contrassegno, ottenendo l’elezione di senatori; quanto al sorgere di gruppi in corso di legislatura, è possibile solo per gruppi espressione di «singoli partiti o movimenti politici che si siano presentati alle elezioni uniti o collegati». Si è già visto come in passato solo l’accordo con il Psi abbia consentito a Italia viva la costituzione di un gruppo autonomo, ritenendo che il Partito socialista, come parte del cartello Insieme, si fosse presentato alle elezioni «unito» ad altre forze politiche (avendo eletto in Senato Riccardo Nencini, sia pure in un collegio uninominale e non sotto le dirette insegne della lista cui partecipava il suo partito) e dunque avesse titolo a far nascere un gruppo.

Evidentemente, nella discussione in Giunta sulla condotta da tenere in materia di requisiti per consentire la costituzione di componenti, si è partiti dalla scelta “severa” fatta dal Senato alla fine della scorsa legislatura. In passato non era stato così: anche considerando che quelle componenti di fatto non contavano quasi nulla, ma erano “etichette” per riconoscersi, nel gruppo misto di Palazzo Madama poteva costituirsi qualunque componente, anche di una sola persona, senza che questa dovesse corrispondere a un partito che aveva partecipato alle elezioni, addirittura senza dover per forza corrispondere a un partito (fu il caso soprattutto di Insieme per l’Italia di Sandro Bondi e della compagna Manuela Repetti).

Ora, invece, chi vorrà costituire una componente politica del gruppo misto al Senato potrà farlo solo se questa rappresenta uno tra i «partiti o movimenti politici che abbiano presentato con il proprio contrassegno, da soli o collegati, candidati alle ultime elezioni nazionali» e, per giunta, dovrà ottenere dal legale rappresentante del partito di cui si vuol costituire la componente una dichiarazione ad hoc per dire che quelle persone elette al Senato sono “autorizzate a rappresentare” la forza politica che detiene il contrassegno usato alle elezioni. Per essere chiari, se questa convenzione fosse stata valida nella scorsa legislatura, non sarebbe potuta nascere, in autonomia dalla Lega Nord, la componente della Lega per Salvini premier nel gruppo misto (costituita invece il 3 novembre 2017, un mese e mezzo prima che le modifiche al regolamento del Senato fossero approvate, da Roberto Calderoli, allora come ora membro della Giunta per il regolamento…) e quel soggetto politico, dunque, non avrebbe nemmeno potuto chiedere l’inserimento della stessa Lega per Salvini premier nel Registro dei partiti politici (la procedura può essere iniziata solo a seguito della partecipazione alle elezioni europee, politiche o regionali o potendo contare su un gruppo parlamentare o, appunto, una componente del gruppo misto). 

Sulla soluzione adottata si può fare qualche osservazione, senza nascondere alcune perplessità (nell’attesa di conoscere il contenuto della discussione in Giunta). Innanzitutto qui non si indica alcun requisito numerico, dunque si immagina che anche una sola persona eletta in Senato possa costituire una componente. Si chiede poi che il partito di cui si vuole costituire la componente abbia partecipato «alle ultime elezioni nazionali», dunque esso può essersi presentato anche solo alla Camera, mentre l’art. 14, comma 4 del regolamento del Senato chiede che i candidati siano stati presentati (anche o solo) al Senato e per giunta sia stato eletto un senatore (peraltro, per chi legge l’art 14, comma 4, penultimo periodo come norma a sé, slegata dal resto del comma, nessuno di questi due requisiti sarebbe richiesto per i gruppi autonomi sorti in corso di legislatura, ma finora non pare che questa posizione abbia trovato sponda in Senato). Non è una differenza da poco, ma non è neanche irragionevole: è molto più facile che uno o più senatori, invece che fondare un nuovo partito (che avrebbe problemi a costituire un gruppo), scelgano di aderire a un soggetto politico già esistente e che magari aveva presentato candidature solo alla Camera, anche senza eleggere nessuno. Per inciso, qualcuno potrebbe tentare di sostenere che anche le elezioni europee sono da considerarsi “nazionali”, essendo regolate dalla stessa legge in tutta l’Italia (legge che rimanda spesso a quella per le politiche) e con il deposito centralizzato dei contrassegni al Ministero dell’interno.

Qualche riserva, invece, suscita il requisito in base al quale i soggetti politici cui si riferiscono le varie componente debbano avere presentato candidature alle ultime elezioni nazionali «con il proprio contrassegno, da soli o collegati». Ci si vuole probabilmente riferire alle situazioni delle liste “sciolte” o “coalizzate”, ma il parere non tratta il caso di un partito o di un movimento che abbia partecipato in modo visibile a un “cartello elettorale”, inserendo dunque il proprio simbolo nel contrassegno. L’esempio del Psi è eloquente: dal 4 giugno 2018 al 17 settembre 2019 Riccardo Nencini è risultato unico membro della componente del Psi (nata come Psi-Maie-Usei, dal 6 aprile solo Psi-Maie). In base alle regole stabilite ora nel parere, quella componente sarebbe stata più difficile da costituire: il Psi a rigore non si è presentato alle elezioni del 2018 né «da solo» (non ha presentato liste per conto proprio), né «collegato», ma casomai «unito» (a Verdi, Area civica e ulivisti nel cartello Insieme), però quella parola non è stata ripresa nel parere votato dalla Giunta per il regolamento.

Naturalmente può essere che, se si consente a un partito presentatosi «unito» di costituire un gruppo autonomo, a maggior ragione questo possa costituire una componente del gruppo misto; le parole però hanno un peso, specie se sono quelle di un parere che deve “integrare” un regolamento parlamentare, quindi il fatto che una certa parola non sia presente non può essere considerato come trascurabile. Quando il regolamento tratta della costituzione di gruppi autonomi (in corso di legislatura) all’art. 14, comma 4, penultimo periodo, non parla affatto di contrassegni, come il parere, ma di partiti o movimenti «che si siano presentati alle elezioni uniti o collegati»: per questo il Psi ha potuto costituire un proprio gruppo, mentre sarebbe lecito avere dubbi con riferimento alle componenti. L’impressione, insomma, è che il parere sia stato scritto mescolando i termini usati per due fattispecie diverse, creando una certa confusione: il problema si può risolvere, ovviamente, ma era meglio non crearlo, visto che si stava cercando di chiarire una situazione poco definita.

In base al parere, in ogni caso, potrebbero sorgere componenti politiche di tutte le formazioni che hanno partecipato alle elezioni (e che ovviamente non hanno già un gruppo a Palazzo Madama), quali Potere al popolo, il Popolo della Famiglia, Partito comunista, fino ai soggetti più piccoli, cui si potrebbero aggiungere – in caso di interpretazione estensiva del parere stesso – i partiti che hanno presentato liste congiuntamente con altre forze politiche (a partire da Noi con l’Italia, Centro democratico e dai tanti soggetti presenti all’interno di Civica popolare). Il fatto però che le persone elette al Senato che vogliano costituire (da sole o collettivamente) una componente politica debbano essere «autorizzat[e] a rappresentare il partito» cui il contrassegno si riferisce dal legale rappresentante del partito stesso consente, in teoria, di formare la componente anche a chi non fa parte di quel partito, “accontentandosi” del consenso esplicito e formale del legale rappresentante di un partito al sorgere di una componente con quel nome. In effetti a Palazzo Madama, a differenza di quanto previsto per la Camera, le componenti non sono automaticamente dotate di risorse e spazi per il loro funzionamento, quindi dovrebbe esserci meno interesse alla costituzione o al mantenimento di una componente. Certo è che qualche persona eletta al Senato, magari fuoriuscita dal proprio gruppo originario, potrebbe essere interessata a costituire una componente per avere un minimo di visibilità (e, in qualche caso, di tempo riservato per gli interventi in dissenso) e così potrebbe incrociare l’interesse di un soggetto politico esterno alle Camere ad apparire nei lavori di aula: in questo senso, potrebbero aver interesse – anche solo per provocazione – ad entrare in aula senza aver eletto nessuno CasaPound Italia e Forza Nuova (anche per cercare di “blindare” la loro esistenza attraverso la presenza a Palazzo Madama), come pure – giusto per fare esempi molto lontani tra loro – il Partito comunista dei lavoratori, il Partito valore umano o il vecchio Pri.

La formulazione del parere, tra l’altro, in teoria potrebbe essere interpretata come l’art. 14, comma 5 del regolamento della Camera, per cui la componente deve rappresentare il partito che ne consente il sorgere, ma si tollera che a quel nome ne sia abbinato un altro, cioè quello in cui effettivamente si identificano i membri della componente. Il fenomeno è noto fin dalla XV Legislatura e si è ripetuto anche in quella attuale (si pensi alle componenti nate grazie a 10 volte meglio e Alternativa popolare, qui puntualmente commentate negativamente da Curreri e di cui mi sono occupato spesso nel mio sito), anche se al Senato la ricordata assenza di risorse dedicate alle componenti non incoraggerebbe operazioni simili; visto però che qui il parere non chiede per le componenti l’elezione di senatori da parte della forza politica che ha corso alle elezioni, c’è il rischio che si segua la stessa interpretazione praticata alla Camera e da più parti criticata.

Quella strada, tra l’altro, potrebbe essere perseguita dai partiti nati in corso di legislatura come unico modo per ottenere visibilità: l’unica certezza, infatti, è che partiti e movimenti nati dopo le elezioni non possono costituire alcuna componente. Se, però, tra le formazioni (anche microscopiche) che si sono presentate alle elezioni ci fosse un soggetto disponibile, elette ed eletti che hanno formato un nuovo partito potrebbero provare a chiedere di formare una componente con l’autorizzazione a usare il nome del partito che ha corso alle elezioni e ad abbinarlo al proprio: in fondo ciò è stato permesso per il gruppo di Italia viva, negarlo per le componenti a quel punto sarebbe contraddittorio (e se quella componente fosse di opposizione le ragioni per protestare aumenterebbero).

Si vedrà, al solito, in concreto come andranno le cose. Ora che però una regola pur minima è stata fissata – almeno per ora – anche al Senato, qualcuno nell’aula di Palazzo Madama potrebbe adottare come grido di battaglia, alla Jeeg Robot, «Lanciami le componenti!»: meglio sorridere, chissà…

 

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