di Salvatore Curreri
La questione della riferibilità del “metodo democratico” di cui all’art. 49 Cost. alla vita interna ai partiti politici è sempre stata oggetto di discussione politica e giuridica.
di Salvatore Curreri
La questione della riferibilità del “metodo democratico” di cui all’art. 49 Cost. alla vita interna ai partiti politici è sempre stata oggetto di discussione politica e giuridica.
di Roberto Bin
“E’ lecito infiltrarsi nei partiti?” si chiede Meloni: e rivolge la domanda al Presidente della Repubblica, lamentando “una pratica da regime” (forse mai era capitato prima che fosse un capo di governo a denunciare il pericolo che si stesse instaurando “un regime”nel suo Paese!). Ma la domanda è mal indirizzata. Perché la risposta la troverebbe nella Costituzione, se solo avesse l’accortezza di sfogliarla ogni tanto. E la troverebbe esattamente nell’art. 49, quello che si occupa dei partiti politici.

di Lorenzo Borrè
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3575 dell’8.2.2024 ha posto il sigillo del giudicato sul contenzioso instaurato da alcuni iscritti nei confronti del MoVimento 5 Stelle “primigenio”, quello costituito da Beppe Grillo e Gian Roberto Casaleggio, contenzioso fondato, in buona sintesi, sulla contrapposizione tra chi riteneva l’ordinamento interno del M5S sottoposto alla disciplina del codice civile e la dirigenza del MoV, che invece negava una tale evenienza.
di Enzo Balboni
È la stessa relazione al disegno di legge governativo n. 935 che definisce l’operazione in corso come l’affermazione di una democrazia di investitura volta ad assicurare governabilità al sistema democratico offrendo soluzioni a problematiche, invero risalenti e – aggiungo – condivise, vale a dire l’instabilità dei governi, la volatilità delle maggioranze e il transfughismo parlamentare. Come vedremo più avanti governabilità è l’altra parola chiave.
Il problema è chiaro a tutti: la storica instabilità dei Governi nazionali. Le statistiche sono impietose e le conseguenze del fenomeno sono evidenti: Governi costretti ad occuparsi più della ricerca del consenso elettorale verso i singoli partiti uniti nella coalizione di maggioranza (mentre è quasi fisiologico che altrettanto capiti ai partiti di opposizione), piuttosto che impegnarsi seriamente su obiettivi e strategie di lunga gittata, cioè a tutto ciò che richiederebbe un serio “governo” del Paese purificato dalla contingenza.
di Roberto Bin*
La prima regola a cui dovrebbe attenersi chi avvia una riforma costituzionale è (a) chiarirne gli obiettivi e (b) individuare i congegni che ne impediscono il raggiungimento, e vanno perciò riformati.
di Alessandro Morelli e Fiammetta Salmoni
Qualche tempo fa, mossi dall’esasperazione che ha suscitato in noi il perdurante immobilismo nel campo delle riforme istituzionali, abbiamo deciso di provare a scrivere, insieme a colleghe e colleghi animati dal nostro stesso senso di frustrazione, una proposta di legge in materia elettorale.
La disponibilità dei testi di riforma dei regolamenti parlamentari predisposti dalle Giunta per il regolamento di Camera (v. l’allegato alla seduta del 17 febbraio) e Senato (v. il testo base adottato nella seduta del 18 gennaio 2022) consente finalmente di poter svolgere alcune prime considerazioni su un tema la cui importanza è inutile qui evidenziare.
In tutti questi mesi il prof. Curreri ha mantenute aggiornate le tabelle degli spostamenti di deputati e senatori da un gruppo all’altro iniziati all’indomani delle elezioni del 2018. Come si può vedere, il Parlamento che – con l’integrazione dei rappresentanti delle regioni – si avvia a eleggere il nuovo Capo dello Stato è assai diverso da quello eletto dai cittadini italiani nel 2018. Verrebbe da chiedersi quale legittimazione politica esso abbia: è opportuno che un Parlamento trasformista elegga un Presidente che rimarrà in carica sino al 2029, quando esso stesso dovrà essere rieletto, al più tardi, all’inizio del 2023? Non sarebbe meglio che il nuovo Presidente fosse eletto dal nuovo Parlamento?
Il dibattito sviluppatosi in questi giorni sul possibile scioglimento di Forza Nuova ripropone il tema di quale sia il confine oltre cui la democrazia deve difendersi dai suoi nemici. Anche in questo caso la risposta la troviamo nella nostra Costituzione.
È noto come il funzionamento di un ordinamento costituzionale che si basa sulla forma di governo parlamentare è condizionato in profondità dalle forze politiche che agiscono all’interno del sistema democratico.
La Commissione contenziosa del Senato, con decisione dello scorso 13-26 aprile, ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato da sei senatori (Lezzi, Lannutti, Abata, Angrisani, Corrado e Di Micco) contro il Presidente del Senato per averli assegnati al gruppo misto dopo la loro espulsione dal gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle.
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