Innumerevoli e contrastanti risultano i commenti della dottrina italiana alla riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione: da molti ritenuta quasi ridondante rispetto alle acquisizioni evolutive della giurisprudenza costituzionale in materia ambientale (cfr., tra i tanti, Cassetti); da altri qualificata addirittura pericolosa nella misura in cui porrebbe freni alla libertà del mercato e della concorrenza (Di Plinio) o al primato dell’essere umano sulla natura (Scarselli); da altri ancora apprezzata per il fatto di individuare un nuovo “controlimite”, quello appunto ambientale e intergenerazionale, all’applicazione del diritto europeo (Morrone).
codice dei beni culturali e del paesaggio
Ambiente sempre! Lo dice la Corte costituzionale (ma subito si smentisce)
Nelle calde e movimentate giornate di fine luglio è uscita alla chetichella un’importante decisione della Corte costituzionale, la sent. 164/2021. Nasce da un ricorso della regione Veneto contro un atto del Ministero che dichiara «di notevole interesse pubblico» l’area alpina del Comelico: la regione protesta contro un atto vincolante, che pone limiti e prescrizioni alla “valorizzazione” del territorio senza coinvolgere nelle dovute forme la regione stessa e i comuni compresi.
Se l’Acropoli veste Gucci:
la questione dei beni culturali
usati per fare spettacolo
di Lucilla Conte
Il recente rifiuto da parte del Consiglio Centrale Archeologico della Grecia (KAS) di concedere in uso parte dell’Acropoli per una sfilata di moda del marchio Gucci è stata considerato da un lato come un dignitoso moto di orgoglio di un Paese che, pure nella morsa della crisi economica, non “svende” né corrompe la propria storia e cultura e, dall’altro, come un diniego miope che avrebbe sottostimato l’ingente ritorno economico dell’operazione quale strumento di finanziamento dei restauri di cui il sito (dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 1987) da tempo necessita.