di Alfio Giaccardi
La distinzione tra questioni (meramente) ambientali e questioni (molto più complesse) climatiche sta diventando sempre più chiara, soprattutto grazie alla giurisprudenza europea.
di Alfio Giaccardi
La distinzione tra questioni (meramente) ambientali e questioni (molto più complesse) climatiche sta diventando sempre più chiara, soprattutto grazie alla giurisprudenza europea.
di Luciana Cardelli
Un aspetto particolarmente importante, che emerge dalle recenti decisioni “climatiche” della CEDU (su cui, si v. La sentenza CEDU sui diritti climatici: tre commenti), riguarda il rapporto tra funzione di indirizzo politico e quantificazione del Carbon Budget.
di Luciana Cardelli
La scorsa settimana è stata pubblicata la Sentenza del Tribunale civile di Roma sul contenzioso climatico “Giudizio Universale” (cfr. Il Tribunale civile di Roma boccia la prima causa contro lo Stato italiano per inazione climatica, dove si legge anche la sentenza). Dopo tre anni di udienze, il primo grado si chiude con una dichiarazione di inammissibilità per “difetto assoluto di giurisdizione”.
di Giorgio Trivi
Una recente Sentenza del TAR Lazio (n. 18141/2023) pone interessanti spunti di riflessione in tema di rispetto del principio europeo del non recare danno significativo all’ambiente (c.d. Do No Significant Harm–DNSH, su cui si v., per il quadro recente, Barelli, Il principio DNSH e il nuovo criterio DNSH), disciplinato dal Reg. UE n. 852/2020, ai fini della qualificazione dell’ecosostenibilità delle attività economiche, ed esteso alle PA con il Reg. UE n. 241/2021.
La vicenda dell’impianto siderurgico dell’ex Ilva è in una persistente situazione di stallo: gli altiforni funzionano a regime ridottissimo; i soci si riuniscono in Consiglio d’amministrazione per deliberare di rinviare qualsiasi decisione a future convocazioni;
Il novellato articolo 9 della Costituzione stabilisce che “La Repubblica (…) tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni (…)”.
La Sentenza della Corte costituzionale dell’Ecuador n. 1149-19-JP/21 è stata salutata come una delle più innovative e complete decisioni giudiziali in materia ambientale e climatica.
Esattamente ottant’anni fa, Benedetto Croce scriveva Perché non possiamo non dirci cristiani: un riferimento ormai classico per riflettere sulla «nuova qualità spirituale» che l’avvento del Cristianesimo ha offerto all’intera umanità, nel bene e nel male.
Una recentissima Sentenza del Consiglio di Stato (la VI sez., n. 8167 del settembre 2022), offre interessanti spunti di riflessione sull’impatto che il riformato art. 41 della Costituzione può produrre sul controllo giudiziale delle scelte pubbliche.
Com’è noto, il principio di proporzionalità in materia ambientale è declinato come criterio di contemperamento del principio di precauzione.
Il primo agosto 2022, è stato pubblicato, sui prestigiosi PNAS, un articolo a dir poco inquietante, introdotto dal titolo: Climate Endgame: Exploring catastrophic climate change scenarios. La sua uscita è stata annunciata persino da alcune testate giornalistiche e televisive (evento quasi unico nel panorama dell’informazione italiana).
La causa climatica italiana “Giudizio universale” inizia finalmente a costituire oggetto di approfondimento monografico da parte della dottrina. È un riscontro importante, perché la vicenda è inedita nel panorama dell’esperienza giuridica nazionale e perché l’emergenza climatica ha, ad oggi, appassionato poco o nulla l’opinione dei giuristi del nostro Paese (a differenza dell’inflazionata passione per l’emergenza Covid).
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