Una delle novità del neo-insediato Governo guidato dal Prof. Conte è l’assegnazione al Ministro senza portafoglio On. Fraccaro non solo della (classica) delega ai rapporti con il Parlamento, ma anche di quella, senz’altro innovativa, alla “democrazia diretta” (cfr. dPCM 1° giugno 2018, in G.U. n. 127 del 4 giugno 2018). Un singolare binomio.
Attualità
Legittima difesa e doverosa prudenza: bisturi, non accette
Qualche anno fa mi trovavo a Strasburgo per motivi di lavoro; un giorno, rincasando, decisi di visitare un noto parco botanico della città.
Il mio proverbiale senso dell’orientamento mi consentì ben presto di perdermi, senza peraltro alcuna speranza di ritrovarmi, nel bel mezzo di quel raffinato verde: vagai nel nulla per qualche minuto, e finii per accorgermi di essere irrimediabilmente fuori strada quando i miei piedi poggiarono sul giardino non del parco, ma di una villetta che
La “non nomina” di un ministro nell’epoca dei social
Mentre, com’è noto, la crisi relativa alla tormentata vicenda della formazione del governo si è positivamente conclusa, un lascito importante dal punto di vista costituzionale va comunque registrato.
La domanda è infatti questa: è stata la prima e sarà l’ultima volta che il Presidente della Repubblica non condivide la nomina di un ministro?
Perché il decreto di nomina dei ministri proposti dal Presidente del Consiglio incaricato non ha natura “sostanzialmente governativa”
Secondo un detto popolare “il diavolo si cela nei dettagli”. E a volte possono celarsi insidie inedite per la prassi politico-istituzionale proprio in quelle pieghe del testo della Costituzione che la dottrina non ha preso sul serio, pensando che non valesse la pena approfondirne troppo le implicazioni. È il caso dell’art. 92 della Costituzione, che in questi giorni attira l’attenzione del dibattito sia specialistico che politico-giornalistico.
Il Paese dove non si insegna l’educazione civica (e dove uno vale uno)
Ho preso posizioni discutibili, ma argomentate, a favore del gesto del Presidente Mattarella (vedi uno e due). Il diritto non è una scienza esatta, e tutte le interpretazioni sono discutibili, tutte le argomentazioni sono criticabili. Per questo, a nostra garanzia, esistono tre gradi di giudizio, nessun giudice è infallibile.
Ho ricevuto riposte e critiche sensate: discutiamone.
La cultura del Capo
Tra le tante considerazioni che si possono fare guardando agli sviluppi della crisi di governo apertasi a seguito del voto politico dello scorso 4 marzo vorrei portare l’attenzione sulla scaturigine di molti equivoci che mi pare siano emersi. Essa risiede non solo nel nefasto meccanismo elettorale che, da un lato, ha promosso la formazione di coalizioni e, dall’altro lato, reso possibile la loro istantanea dissoluzione in sede parlamentare così come è apparso evidente da subito, sicuramente ancor prima della sua applicazione. Ma appunto non è sulle disposizioni elettorali con cui abbiamo scelto – si fa per dire – deputati e senatori che vorrei soffermarmi anche perché il tema è stato ampiamente trattato anche dal sottoscritto in questa stessa sede. A me pare piuttosto che le certamente anomale modalità di gestione della crisi da parte del Presidente Mattarella e la sua ferma – si fa per dire – reazione nel non dare seguito alla nomina del ministro dell’economia prospettatagli – si fa per dire – dal Presidente del Consiglio incaricato nel pomeriggio della scorsa domenica, siano figlie di una cultura istituzionale che ha messo inopinatamente al centro del balbettante ancorché etereo sistema politico italiano, i “capi” di quelle formazioni che ancora si aggirano sulla scena rimasta vuota nel “teatro costituzionale” pericolosamente lesionato.
In tema di nomina dei ministri e poteri del Presidente della Repubblica
La recentissima vicenda del (mancato) Governo Conte ha riaperto il dibattito sull’iter di formazione dell’esecutivo e, soprattutto, sui poteri del Presidente della Repubblica in ordine alla nomina del Presidente del Consiglio e dei ministri. È noto che, in argomento, le disposizioni costituzionali sono assai stringate, limitandosi l’art. 92 a disporre che «il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri». Il resto è demandato a consuetudini, convenzioni, prassi, non per questo meno cogenti delle norme espresse, ma indubbiamente più sfuggenti e controverse.
Ancora una volta la Sicilia come metafora: i “tempi” delle operazioni elettorali nella normativa regionale per le elezioni amministrative
Il rapporto tra il “tempo” e i siciliani è tradizionalmente caratterizzato da una particolare “conflittualità”. Non si vuole qui enfatizzare un luogo comune, com’è, in gran parte, quello per cui «È facile essere felici in Sicilia, ma è un’operazione che richiede un adattamento biologico oltre che culturale: bisogna imparare a vivere il tempo alla maniera siciliana» [F. Prose, Odissea siciliana (2003), trad. di M. Migliaccio, Feltrinelli, Milano, 2004]. Si vuole, piuttosto, evidenziare come, già solo scorrendo alcune memorabili pagine di opere letterarie di scrittori siciliani, emerga una originale configurazione del rapporto tra il normale fluire del corso del tempo e la vita dell’uomo.
Il regolamento privacy tra vecchi e nuovi diritti per il soggetto interessato
Il Regolamento privacy (Regolamento 2016/679, GDPR) applicabile su tutto il territorio europeo dallo scorso 25 maggio prevede una serie di diritti nei confronti del soggetto interessato esercitabili nei confronti del titolare del trattamento in qualunque momento consentendogli di mantenere il controllo sui dati che ha conferito e sul loro utilizzo.
Le ragioni di Mattarella nel rifiutare quella nomina, ma lo ha fatto nella sede sbagliata
di Salvatore Curreri
Pur nel massimo rispetto del ben più autorevole collega, mi permetto di non condividerne il pensiero. Secondo l’art. 92 Cost. “il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri”. Da qui due conclusioni: a) il Presidente del Consiglio propone, non impone, i ministri al Presidente della Repubblica al quale b) spetta il potere di nomina.
Mattarella non poteva, ma doveva rifiutare la nomina
di Roberto Bin
Noi costituzionalisti siamo spesso attratti dall’interpretazione delle disposizioni costituzionali specifiche che punteggiamo la c.d. forma di governo: e siccome i punti sono pochi, integriamo il disegno con altro, per lo più derivato dal c.d. sistema politico. In questo modo è quasi inevitabile confondere il dover essere (il precetto costituzionale) con l’essere (lo stato attuale dei rapporti politici).
Mattarella e il veto presidenziale: quando la Costituzione resta in silenzio
di Corrado Caruso*
II Presidente Mattarella ha agito correttamente nell’opporre il suo veto al Prof. Savona? Valutare l’azione degli organi costituzionali senza farsi influenzare da considerazioni di stretta politica contingente è impresa ardua. Ciò nonostante, uno sforzo di emancipazione dall’incubo delle passioni, come cantava qualche anno fa Battiato, è doveroso, se si vuole evitare di appiattire il diritto costituzionale sull’esistente. La Costituzione non dà risposte: «il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e , su proposta di questo, i ministri», afferma l’art. 92 Cost.