È stato il Presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a definire così l’ennesimo rinvio della decisione del Governo sulle “maggiori autonomie”. Ma non è una barzelletta divertente.
presidente della repubblica
Promulgazione presidenziale con indicazioni per l’interpretazione: segni dell’evoluzione delle garanzie costituzionali
La vicenda della promulgazione con nota presidenziale di accompagnamento (che si legge sul sito web dell’organo) della legge che emenda – ampliandone la portata scriminante, rispetto alla formulazione preesistente della disposizione, i presupposti di esercizio della legittima difesa – ha suscitato anche su queste colonne un interessante dibattito.
La promulgazione “abrogante” della legge sulla legittima difesa e la fiducia del Presidente
Il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge sulla legittima difesa e contestualmente ha inviato una lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, in cui, da un lato, ha proposto un’interpretazione conforme a Costituzione della principale disposizione della nuova disciplina (che, di fatto, ne neutralizza tutta la dirompente – e incostituzionale – carica innovativa, tanto pubblicizzata dalla maggioranza di governo); dall’altro, ha sottolineato due profili d’illegittimità costituzionale per irragionevolezza delle previsioni normative introdotte.
Un nuovo problema per il Presidente Mattarella: si può introdurre il reddito di cittadinanza con un decreto-legge?
Sin dall’inizio questo Governo ha mostrato di non voler prendere sul serio quell’impegno scritto nel mitico “contratto” di maggioranza: “Vogliamo rafforzare la fiducia nella nostra democrazia e nelle istituzioni dello Stato. Intendiamo incrementare il processo decisionale in Parlamento e la sua cooperazione con il Governo” (su cui rinvio a Il governo della continuazione).
Il discorso del Presidente Mattarella: «L’Italia che ricuce» ai tempi della disunità nazionale
Un giorno qualche mio collega dovrà pensarci – visto che una ricerca di tal genere non mi risulta essere mai stata compiuta – ad assegnare una tesi di laurea o di dottorato sulle immagini del Paese (e dei caratteri dei rispettivi autori) che emergono dai messaggi di fine d’anno dei Presidenti della Repubblica pronunciati fino alla sua stesura, o forse il proposito potrà realizzarlo un brillante ricercatore in cerca di gloria e di carriera, o infine un vecchio professore che di storia costituzionale ne ha vista passare tanta (e allora chi scrive si candida alla bisogna).
Perché il decreto di nomina dei ministri proposti dal Presidente del Consiglio incaricato non ha natura “sostanzialmente governativa”
Secondo un detto popolare “il diavolo si cela nei dettagli”. E a volte possono celarsi insidie inedite per la prassi politico-istituzionale proprio in quelle pieghe del testo della Costituzione che la dottrina non ha preso sul serio, pensando che non valesse la pena approfondirne troppo le implicazioni. È il caso dell’art. 92 della Costituzione, che in questi giorni attira l’attenzione del dibattito sia specialistico che politico-giornalistico.
In tema di nomina dei ministri e poteri del Presidente della Repubblica
La recentissima vicenda del (mancato) Governo Conte ha riaperto il dibattito sull’iter di formazione dell’esecutivo e, soprattutto, sui poteri del Presidente della Repubblica in ordine alla nomina del Presidente del Consiglio e dei ministri. È noto che, in argomento, le disposizioni costituzionali sono assai stringate, limitandosi l’art. 92 a disporre che «il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri». Il resto è demandato a consuetudini, convenzioni, prassi, non per questo meno cogenti delle norme espresse, ma indubbiamente più sfuggenti e controverse.
Le ragioni di Mattarella nel rifiutare quella nomina, ma lo ha fatto nella sede sbagliata
di Salvatore Curreri
Pur nel massimo rispetto del ben più autorevole collega, mi permetto di non condividerne il pensiero. Secondo l’art. 92 Cost. “il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri”. Da qui due conclusioni: a) il Presidente del Consiglio propone, non impone, i ministri al Presidente della Repubblica al quale b) spetta il potere di nomina.
Mattarella non poteva, ma doveva rifiutare la nomina
di Roberto Bin
Noi costituzionalisti siamo spesso attratti dall’interpretazione delle disposizioni costituzionali specifiche che punteggiamo la c.d. forma di governo: e siccome i punti sono pochi, integriamo il disegno con altro, per lo più derivato dal c.d. sistema politico. In questo modo è quasi inevitabile confondere il dover essere (il precetto costituzionale) con l’essere (lo stato attuale dei rapporti politici).
Nomina del primo ministro e nomina dei ministri: quali sono le differenze?
di Omar Chessa
In un articolo precedente ho scritto che il Capo dello Stato non è tenuto a nominare i ministri proposti dal neo-nominato Presidente del Consiglio; e che il rifiuto non ha bisogno di essere motivato in base a principi costituzionali “sostanziali”, bastando a tal fine la norma di competenza prevista dell’art. 92 della Costituzione, secondo la quale «Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri».
Chi guiderà il governo presieduto dal professor Conte?
di Giovanni Di Cosimo
All’indomani delle elezioni del marzo scorso, non era affatto scontato che si trovasse una maggioranza disposta a sostenere il Governo. E invece sta per nascere il Governo Conte. Salvo sorprese dell’ultima ora, dovrebbe essere scongiurato lo scenario più catastrofico, quello dello scioglimento anticipato delle Camere a legislatura appena cominciata.
Il (presunto) veto presidenziale sul ministro dell’economia è legittimo?
di Omar Chessa *
Facciamo finta che il Capo dello Stato sia un organo di garanzia costituzionale. Non è un esercizio d’immaginazione troppo difficile, visto che la tesi è parecchio diffusa nell’opinione pubblica e tra i costituzionalisti, da Serio Galeotti in poi. Ora, se il Presidente è garante della Costituzione, può legittimamente rifiutarsi di accondiscendere alle richieste delle forze politiche che paiono di dubbia costituzionalità: ebbene, la proposta di nominare quale ministro dell’economia uno studioso che non fa mistero delle sue perplessità sull’unione monetaria europea conterrebbe un vulnus al dettato costituzionale, tale da giustificare un diniego presidenziale? La difesa dell’euro equivale a difendere la Costituzione vigente?