di Salvatore Curreri
La costituzione dei gruppi parlamentari costituisce un passaggio essenziale per l’inizio delle attività delle camere. Non a caso, infatti, essa avviene subito dopo l’elezione del Presidente (entro due giorni dalla prima seduta alla Camera; entro tre al Senato: artt. 14.3 reg. Cam. e 14.2 reg. Sen.) perché è dalla loro composizione numerica – e quindi dai loro rapporti di forza nonché dalla loro collocazione politica – che dipende la successiva costituzione degli organi di cui ciascuna camera si compone: Presidenza, Commissioni, Giunte, Comitato per la legislazione.
di Glauco Nori
di Roberto Bin
di Salvatore Curreri
di Gabriele Maestri
di Roberto Bin
di Antonio D’Andrea
di Antonio Floridia
di Salvatore Curreri
di Antonio Floridia
di Giovanni Di Cosimo