di Gianvito Campeggio
In Italia, le sentenze dei giudici devono essere motivate in base al c.d. “minimo costituzionale”. L’espressione è stata coniata a seguito dell’art. 54 del Decreto legge n. 83/2012, con riguardo all’impugnazione in appello, ma è stata fatta propria dalla Corte di cassazione, come traduzione pratica dell’art. 111 c. 6 della Costituzione.